Art. 4-bis (Misure per la sicurezza nelle piscine).

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 e’ disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilita’ previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l’adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l’anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- 2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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