È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 26986 del 22 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un collaboratore coordinato e continuativo che esercitava in un’azienda da sei anni, seguendo le direttive scandite dall’organizzazione, ma mantenendo la facoltà di assentarsi per lunghi periodi senza essere soggetto a sanzioni disciplinari. “Una certa organizzazione del lavoro- ha spiegato la Suprema Corte – si inserisce in quella attività di coordinamento e di eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, non già quale potere direttivo e disciplinare”. Ciò perché, “il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale”.

 

Francesca Bertinelli

 

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