Il D.Lgs 106/09 introduce alcune modifiche in materia di attrezzature di lavoro rispetto al Decreto legislativo 81/2008. L’attenzione si vocalizza su 4 articoli, dal 69 al 72 in cui vengono messi a fuoco i requisiti di sicurezza e gli obblighi spettanti ai datori di lavoro  e noleggiatori, argomenti di sicuro interesse per chi ha da operare in sala macchine con competenza per quel che concerne l’uso di macchinari ed attrezzature e soprattutto in sicurezza.

 

Articolo 69 – Definizioni

Le prime modifiche sono  inerenti la definizione di attrezzatura di lavoro:  qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Il significato della definizione in esame è così esteso che comprende qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo (non di servizio) e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione e dall’uso a cui sono destinati. 

 

Art. 70 – Requisiti di sicurezza

Una modifica è relativa al comma 4 che riprende “il raccordo tra Direttive Sociali e Direttive di Prodotto. L’articolato è in linea con gli articoli 20 e 21 del Decreto 758/1994” (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).

Poiché sono molti i cambiamenti testuali riportiamo interamente il comma modificato:

 

Articolo 70 – Requisiti di sicurezza

(…)

 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70. 

 

 

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

In questo articolo sono diverse le modifiche, in alcuni casi legate alla sottolineatura dell’addestramento (viene aggiunto anche nell’articolo 73) e dell’informazione come necessarie attività di apprendimento dei lavoratori.

Riguardo al comma 8 le modifiche sottolineano che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature in oggetto nel comma siano sottoposte a controlli periodici e straordinari.

La norma dunque prevede “che persona competente proceda ad un controllo iniziale per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione. Controllo che di fatto si estende dal momento dell’installazione fino alla messa in funzione”. Successivamente “dopo ogni spostamento dell’attrezzatura deve essere effettuato un controllo della stessa per garantirne la sicurezza”. E per le attrezzature che “possono subire influssi potenzialmente pericolosi devono essere effettuati:

  • controlli periodici con frequenze determinate da fabbricanti o da norme di buona tecnica e in assenza di queste da buone prassi;
  • controlli straordinari ogni volta che si manifestino modifiche, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività ovvero ogni volta che siano intervenuti eventi eccezionali che possono avere conseguenze compromettenti la sicurezza delle attrezzature”.

 

Un’altra modifica che riportiamo è al comma 11 relativo alle verifiche. 

Anche in questo caso riportiamo per intero il comma modificato:

 

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

(…)

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

(…) 

 

 

Nel comma “si è precisato che le verifiche non sono di conformità costruttiva. Si rimanda all’allegato VII per le attrezzature che devono essere sottoposte dal datore di lavoro a prima verifica ISPESL e successive periodiche ASL”. 

 

Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Dopo aver ricordato che il D.Lgs. 106/2009 ha apportato modifiche anche agli allegati V, VI, e VII, riportiamo infine la modifica al comma 1 dell’articolo 72 sulla conformità dell’attrezzatura a noleggio. Il testo della legge recita:  chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. 

Quanto indicato può avvenire con un’attestazione di conformità dell’attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all’ Allegato V. Questo non vale per le macchine marcate CE.

 

Il testo è stato tratto da “Uso delle attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09”, a cura  di Laura Tomassini e Luigi Monica (ISPESL), intervento dal convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”

Tiziano Menduto

 

leggi l’articolo in versione originale alla pagina http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=9897