Due recenti sentenze entrano nel merito della questione

 

Al fine di determinare se la sussistenza di un rapporto di lavoro sia di tipo subordinato o meno è determinante accertare l’esistenza e il ruolo dell’eterodirezione nella prestazione lavorativa. Parliamo di eterodirezione quando le azioni del lavoratore, essendo privo di autonomia decisionale, vengono guidate da altri.

Nel lavoro sportivo è di fondamentale importanza che l’esclusione della subordinazione avvenga oltre che a parole anche nei fatti (verificando nel concreto lo svolgimento della mansione) e che il coordinamento su tempi e luoghi sia oggetto di accordi tra le parti.

Alla luce di quanto detto analizziamo due sentenze che entrano in merito alla questione.

La prima è una sentenza del 21.11.2018 in cui la Corte di Appello di Roma analizza il comportamento lavorativo di un coordinatore di nuoto, il quale svolgeva la propria professione in modo continuo, con orario predeterminato e versamento della retribuzione a cadenze fisse. Di fondamentale importanza è che la sua attività lavorativa (controllo e coordinamento degli istruttori con relativa assegnazione dei turni, colloqui con i genitori, ecc) era inserita nell’assetto organizzativo aziendale con conseguente eterodirezione. I Giudici del riesame decidono quindi di condannare la società sportiva, visto che il tecnico non era regolarmente assunto, al pagamento delle differenze contributive essendo contrattualizzato come lavoratore sportivo.

Altra sentenza è quella del Tribunale di Venezia, Sezione lavoro  n.499/18 del 6/12/2018 dove viene analizzato l’operato di alcune segretarie inquadrate come co.co co amministrative gestionali. In questo caso i Giudici hanno evidenziato che, pur svolgendo lavori tipici della segreteria (raccolta delle iscrizioni, tenuta della cassa e contabilità), eravamo in presenza della eterodirezione; il datore di lavoro impartiva indicazioni che facevano ritenere l’assoggettamento gerarchico.

Nello specifico le segretarie dovevano giustificare le eventuali assenze, presenziare a continue riunioni (sia con la presenza del datore lavoro che senza), subire richiami disciplinari, fino ad arrivare ad un controllo delle ore lavorate tramite badge. Questo è bastato per desumere che le modalità di coordinamento non erano concordate dalle parti ma unilateralmente determinate dal committente.

E’ utile in questa sede informare che è stato pubblicato sul sito del Senato il disegno di legge quadro sullo sport n 999, dove all’art. 8. (Disciplina del lavoro applicata allo sport) al comma 1 lett. b prevede che “…… le indennità di tra­sferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, erogati a soggetti che non siano già titolari di propria posi­ zione previdenziale e assicurativa, per la parte eccedente la quota prevista dall’arti­ colo 69, comma, del TUIR, mantengano, ai fini fiscali, la loro natura di reddito diverso ma, ai fini previdenziali e assicurativi, siano soggetti all’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335;”

Dott. Gianluca Bigi