Il legislatore ha preso atto che associare lo sport dilettantistico solo al non profit rappresenta una visione anacronistica e quindi completamente superata. Ad esempio la ricerca di un eventuale investitore, per ampliare il capitale di rischio, è ostacolata dalla cosiddetta “assenza di lucro” la quale comporta l’impossibilità di distribuire utili, anche in forma indiretta, negando la possibilità di remunerazione di un eventuale capitale investito.

La norma prevede che “le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”. Le forme societarie contemplate sono: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

Lo statuto è vincolato ad un contenuto predefinito:

  • la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa“ deve essere inserita nella denominazione o ragione sociale;
  • la presenza nell’oggetto o scopo sociale dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
  • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  • l’obbligo della presenza di un laureato magistrale in Scienze Motorie con la qualifica di direttore tecnico per tutta la durata dell’apertura del centro sportivo.

Come per le ASD senza finalità di lucro il legislatore ha previsto un regime fiscale di favore per le nuove ASD lucrative, abbattendo del 50% l’imponibile ai fine IRES. Tale agevolazione fiscale comunque, non potrà mai competere con il regime forfettario 398/91, il quale non è applicabile alla nuova tipologia di ASD. 

Un ulteriore novità prevede che i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti siano detassati completamente fino all’importo di €. 10.000 (il limite precedente era €. 7.500), andando a modificare il comma 2 dell’art. 69 del TUIR.

 

Dott. Gianluca Bigi

 

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