I temi della sorveglianza sanitaria e della prevenzione in relazione alle malattie professionali da agenti chimici, hanno avuto una grande rilevanza all’interno del convegno nazionale “Progettare il futuro per la salute e la sicurezza” che si tenuto a ottobre 2009 a Civitanova Marche  da parte dalla Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP)

 

Tra i diversi interventi relativi al rischio chimico risulta essere d’interesse “Evoluzione e valutazione dei rischi chimici per la salute e la sicurezza”, a cura di Giulio Sesana (Dipartimento ARPA, Brescia).

 

Nel documento messo agli atti,  il cui titolo completo è “Come evolvono i rischi chimici  e la loro valutazione per la salute e la sicurezza”, si ricorda come il rischio chimico negli ambienti di lavoro si sia modificato in questi ultimi 30 anni, specialmente a partire dagli anni 2000 con un’ulteriore accelerazione.

Modifica che non riguarda solo il rischio in sé, ma anche la sua valutazione perché nel tempo sono spesso variate le considerazioni riguardo sia alla natura che all’entità del rischio.

 

Le modifiche di questi anni hanno sottolineato la questione della ”qualificazione” della “figura dell’accertatore”.

Si è passati da l’idea di un “accertatore” che veniva “rappresentato nella prassi e nell’immaginario collettivo” come una sorta di “pubblico funzionario” a quella del professionista “esperto” e “deontologicamente irreprensibile”.

Si è insomma imposto un concetto di qualità dell’accertamento, qualità intesa come “capacità del singolo di verificare e accertare il rischio con gli strumenti adeguati (concettuali e operativi) e con la professionalità e l’integrità professionale idonee e richieste da un processo tanto delicato”.

Questo approccio si è sviluppato, in primo luogo, per la materia ambientale dove i “concetti di responsabilità sociale dell’impresa e di sviluppo sostenibile” sono ormai forza trainante della prevenzione ambientale. Tuttavia è alla base della necessità più globale “che la consapevolezza imprenditoriale relativamente ai rischi produttivi debba essere elevata e crescere”.

 

E in ambito ambientale si ricorda che con l’applicazione delle direttive Seveso (D.Lgs. 238/05) e della Direttiva IPPC (D.Lgs. 59/05) vengono introdotti i concetti di “verifica anche di parte terza e di azione integrata dei protagonisti della prevenzione, con  la consapevolezza quindi che lavoratori, gestori e controllori debbano individuare un percorso per la prevenzione ambientale utile al risparmio delle energie coinvolte,alla massimizzazione dei risultati e alla minimizzazione dei costi”.

E – continua l’autore – in questa visione se il valore limite di riferimento si riconferma come il valore da non superarsi, viene ad individuarsi il “valore tecnico impiantistico di riferimento verso cui tendere in termini di sistema di gestione”.

 

Occorre che si inneschi un “efficace  processo virtuoso per la  prevenzione in relazione agli obiettivi” fissate dalle norme di tutela. È importante “poter disporre di un sistema di verifiche e controllo autorevole, competente ma anche frequente che permetta di alimentare il processo virtuoso del miglioramento continuo, costituendo infatti il momento della verifica l’innesco del processo di miglioramento necessario”.  

 

Si individuano due soggetti verificatori, la cui azione sinergica è fondamentale per una buona prevenzione:

  • la Pubblica Amministrazione:  con compiti notarili (“verifica periodica ordinaria dei contenuti autorizzativi”) e di controllo (“il rispetto della norma autorizzativa”);
  • il gestore: ha gli “stessi compiti, ma in aggiunta è tenuto ad adoperarsi sempre secondo criteri del processo del  miglioramento continuo”.

 

Continuando a segnalare i mutamenti del quadro della prevenzione del rischio chimico, l’intervento riporta che il Regolamento europeo REACH impone “una rilettura della valutazione del rischio chimico che viene strettamente  collegato agli scenari nella filiera produttiva, di commercializzazione e di impiego delle sostanze chimiche”. Dove lo scenario è “l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente”.

Vengono insomma spostati i “termini delle problematiche dall’accertamento degli impatti effettuato a posteriori, alla previsione degli impatti (globali e residui a seguito delle mitigazioni introdotte)”.

Nel processo REACH la valutazione dell’esposizione “ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa  della dose/concentrazione della sostanza rilasciata nei vari comparti ambientali e una identificazione delle probabili vie attraverso le quali l’uomo o l’ambiente possono essere esposti”.

 

Inoltre – sottolinea l’autore – “principio fondamentale, di riferimento in ogni circostanza  e alla base della valutazione, è quello di precauzione, che si iscrive nel quadro generale dell’analisi di rischio (valutazione, gestione e comunicazione del rischio)”, principio che permette scelte e decisioni “che considerano gli effetti potenzialmente negativi della esposizione, la valutazione dei dati scientifici disponibili, l’incertezza decisionale sottesa”.

 

L’intervento affronta anche l’uso di modelli matematici e algoritmi, la sinergia possibile tra parte pubblica e gestore, le fasi operative di cui tener conto e indica che il processo di valutazione “è ben definito in fasi conseguenti:

  • identificazione degli agenti di rischio;
  • definizione della dose/risposta;
  • valutazione qualitativa e quantitativa dell’esposizione;
  • caratterizzazione del rischio”.

 

Si indica inoltre che i “risultati di valutazione dei rischi chimici di tipo qualitativo lasciano ovviamente un certo – a volte peraltro ancora elevato – margine di incertezza essendo tutti processi discrezionali dei valutatori”. Sono dunque preferibili “processi valutativi il più possibile standardizzati che minimizzino tali discrezionalità oggettive e portino a conclusioni più ampiamente  riproducibili”.

Ricordando che il “quadro diviene più complesso in presenza di sostanze attive biologicamente” e in particolare, ad esempio, per sostanze come i PBT (sostanze pericolose considerate persistenti, bio-accumulabili, tossiche) e i cancerogeni.

 

In definitiva la valutazione del rischio chimico – ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 – “può essere effettuata sia con misure (percorso tradizionale) sia e più appropriatamente per molti casi con processo  induttivo utilizzando metodi statistici, modelli e algoritmi”. La effettuazione di misure “deve portare alla valutazione delle condizioni lavorative con un numero di misure adeguato, statisticamente significativo e rappresentativo per pervenire a valutazioni spazio-temporali”.

 

L’autore riporta poi alcuni esempi, ad esempio in merito alla prevenzione dei rischi nell’uso di solventi, e parla della esposizione cutanea, nel processo di valutazione, come “una grande novità nello scenario delle azioni da intraprendere per comprendere il livello di rischio”.

Conclude, infine,  ricordando che con gli anni 2000 compaiono nuovi rischi, fra questi “quelli correlati alle nanotecnologie sui quali ancora piuttosto limitate sono le esperienze: tali rischi si affiancano a rischi professionali che rimangono comunque presenti nei luoghi di lavoro e fra questi  silice, polveri  e polveri di legno”.

Tuttavia ora i processi di valutazione permettono “maggiore standardizzazione delle azioni con indici maggiormente affidabili e anche nuove vie di accertamento fra cui quella dell’esposizione cutanea”.

 

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