La responsabilità penale sussiste per tutti quelle fattispecie in cui lo Stato ha interesse, a fini di tutela delle vittime e degli interessi generali, a perseguire penalmente i colpevoli di un reato; il Pubblico Ministero è quel magistrato che, in veste di “promotore di giustizia”, agisce nei confronti del responsabile e notoriamente indicato come l’Accusa. Per certi reati tipi di reato (più lievi) il Legislatore permette che sia la persona offesa a “chiedere”, inizialmente, se procedere o meno nei confronti del reo: sono questi i casi in cui si parla di “reati perseguibili su querela di parte” e laddove la persona offesa non sporga querela, pur permanendo una responsabilità civile in capo al colpevole, la Pubblica Accusa non può procedere in sede penale.

La persona offesa (ed il danneggiato dal reato) ha comunque diritto a “costituirsi parte civile” nel processo penale (quando questo sia iniziato) al fine di poter ottenere il risarcimento del danno patito.

La responsabilità civile, invece, presuppone che sia il privato, danneggiato dal comportamento altrui (o dall’altrui inadempimento contrattuale) a chiedere al Giudice “civile” di accertare la responsabilità del danneggiante e condannarlo al risarcimento del danno.

Le conseguenze, ovviamente, sono diverse. Lo Stato prevede che le sanzioni penali abbiano una finalità, in linea di massima, “di rieducazione e reinserimento del reo nella società oltre ovviamente a prevenire ulteriori reati da parte del medesimo ed avere un’efficacia deterrente nei confronti degli altri” mentre le conseguenze civili sono solo risarcitorie.

 

Le conseguenze penali:

 

–          le lesioni personali colpose comportano le seguenti sanzioni:

  • Lesioni lievi: reclusione fino a 3 mesi o multa fino € 309,00 (art. 590 co. 1 c.p.);
  • Lesioni gravi: reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123,00 fino ad € 619,00 (art. 590 co 2 c.p.);
  • Lesioni gravissime: reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00 (art. 590 co. 2 c.p.);
  • omicidio colposo: da sei mesi a cinque anni di reclusione (l’ipotesi semplice);

 

Le conseguenze civili:

 

–          Risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale (danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale).

 

I reati di lesioni colpose, salvo alcune eccezioni, sono procedibili “su querela di parte”. Il reato di omicidio colposo è procedibile d’ufficio.

 

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