Una figura spesso sottovalutata, che andrebbe scelta con consapevolezza e attenzione

Quella del direttore lavori, spesso abbreviata con DL, è una figura fondamentale per la gestione di un cantiere, sia pubblico che privato.

Spesso, soprattutto nei cantieri privati, si considera la sua nomina alla stregua di uno dei tanti obblighi “burocratici”, inutili e costosi adempimenti sui quali esiste un solo intento: quello di risparmiare, perché tanto non serve a niente.

Non c’è niente di più sbagliato, invece, in quanto i compiti della DL sono davvero molto importanti.

Il Direttori Lavori, nominato dal Committente (e non scelto dall’impresa esecutrice, che invece deve essere controllata!) deve svolgere molti compiti, normati in modo preciso per quanto riguarda i lavori pubblici, ma da svolgere anche in campo privato.

Riassumendo, la DL deve effettuare operazioni sia in fase preliminare che durante e dopo i lavori.

Nello specifico i principali doveri e compiti del direttore lavori in edilizia privata sono:

  • redigere il verbale di apertura cantiere e comunicare periodicamente lo stato di avanzamento lavori;
  • accertare la qualità dei materiali utilizzati in conformità al progetto che hai sottoscritto;
  • controllare che l’esecuzione dei lavori sia conforme al progetto e rispetti le tempistiche stabilite;
  • comunicare eventuali interventi correttivi necessari al buon esito dei lavori;
  • verificare il rispetto di tutte le normative previste per il progetto specifico durante l’esecuzione dei lavori;
  • assicurare che i lavori procedano senza sforare il budget, verificando la correttezza degli atti contabili.

Nel caso delle piscine, quindi, è evidente la responsabilità della DL in casi come, ad esempio, l’utilizzo di pannelli metallici senza la conformità CE o l’utilizzo di prodotti non a norma, quando questi sono verificabili. In caso di varianti in corso d’opera, la DL deve esserne informata e deve autorizzarle, previa verifica.

Attenzione, il Direttore Lavori risponde al committente e lo assiste per verificare l’operato delle aziende coinvolte nelle lavorazioni. E’ assurdo, quindi, oltre che molto poco saggio, avvalersi di DL suggerite dalle aziende stesse.

E’ evidente che la scelta di questa delicata ed importante figura deve essere attentamente ponderata e che il Direttore Lavori deve seguire davvero i lavori, possibilmente con un minimo di competenza in materia.

E’ altrettanto evidente che il compenso di questa figura professionale deve essere adeguato al compito che svolge ed alle responsabilità che ricopre.

 

I riferimenti legislativi sono il DM 49/2018 (Direzione e direttore dei Lavori) e quelli stabiliti dal Libro Quarto, Titolo III, Capo VII del codice civile per quanto riguarda gli appalti privati, l’art.101 del D.Lgsl. 50/2016 (Codice dei Contratti) per gli appalti pubblici.

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https://biblus.acca.it/incarico-di-direzione-lavori/?utm_source=17237imp&utm_medium=NEWS_incarico-di-direzione-lavori&utm_campaign=mail-biblus-net