La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011, ha stabilito che il titolare dell’azienda, che operi in più sedi, non è responsabile dell’infortunio occorso ad un proprio dipendende qualora il direttore dello stabilimento abbia i poteri di decisione e di spesa sufficienti per evitare l’incidente. Sarà infatti il responsabile dell’unità produttiva a risponde penalmente nei limiti degli adempimenti prescritti dalla normativa antinfortunistica. Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte accoglie il ricorso di un datore di lavoro – condannato nei precedenti gradi di giudizio per l’infortunio di un operaio caduto da una scala risultata non sicura – affermando la distinzione tra datore di lavoro in senso giuslavoristico e datore in senso prevenzionale, con la conseguenza che il direttore dello stabilimento può essere qualificato come datore di lavoro, ai fini della sicurezza, qualora gli vengano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie idonee ad assolvere gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. I Giudici di legittimità ritengono non necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore di stabilimento che è da ritenersi responsabile a titolo originario e non già per delega, in quanto l’intervento per mettere in sicurezza la scala rientrava certamente nel suo potere di spesa e nell’autonomia di cui disponeva.

Da ciò appare di fondamentale importanza, per i titolari di azienda che intendano sollevare sè stessi dalle responsabilità in merito alla sicurezza, delegare un direttore di impianto con criteri corretti, in specifico:

– poteri ed autonomia di decisione;

– poteri ed autonomia di spesa;

– corretta delega (preferibilmente in forma scritta, che però come esprime la sentenza è irrilevante rispetto ai punti precedenti).