La modifica nella classificazione delle piscine introdotta dall’attuale testo della norma tecnica UNI 10637 ha creato qualche dubbio su come oggi si devono classificare le piscine. La questione però è abbastanza semplice.

Come tutti gli operatori del settore ben sanno, le piscine si classificano in base al loro utilizzo. Le principali macrocategorie sono due: le piscine ad uso privato o domestiche (domestic pools) e quelle ad uso pubblico. Le piscine domestiche sono regolamentate da due gruppi di norme tecniche europee, le UNI EN 16582 per la parti strutturali e morfologiche e le UNI EN 16713 per l’impianto. Le piscine ad uso pubblico sono invece regolamentate da numerose Leggi Regionali (in alcune Regioni da Delibere di Giunta – DGR), da un accordo quadro del 2003 tra le Regioni stesse e lo Stato e da numerose norme tecniche.

L’ultima versione della norma tecnica UNI 10637:2024 ha modificato la classificazione delle piscine ad uso pubblico da letterale (A, B, C) in numerica, questo per uniformarsi al quadro normativo europeo.

Le piscine ad uso pubblico oggi, per quanto riguarda la parte progettuale e costruttiva, si suddividono in tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Nulla è invece cambiato dal punto di vista legislativo, dove resta la vecchia classificazione in lettere A, B e C (e relativi sottogruppi). Insomma, una gran confusione? Assolutamente no, la questione è semplice, basta distinguere gli ambiti di applicazione:

  • per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme tecniche (impianto e sicurezza) va seguita la classificazione europea: tipo 1, tipo 2 e tipo 3.
  • per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle leggi regionali va seguita la classificazione in lettere: A, B e C;

Concludendo:

  •  tutti i documenti a corredo di una nuova piscina (progetto impiantistico, manuale uso, relazioni, ecc.) devono riportare la classificazione numerica.
  • I documenti di gestione (manuale di autocontrollo, domanda di apertura al pubblico, ecc.) devono riportare la classificazione prevista dal documento legislativo della Regione in cui la piscina si trova (Legge o DGR). Se la Regione non ha legge Regionale, si utilizza quella dell’accordo Stato-Regioni del 2003.

Per rendere più comprensibile a progettisti e costruttori di piscine il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione, il Gruppo di Lavoro UNI che ha redatto l’attuale testo della UNI 10637:2024 ha inserito, nell’appendice D, uno schema di raccordo fra i due sistemi che possono essere così riassunti:

Tipo 1: piscine pubbliche e parchi acquatici (A1)

Tipo 2: piscine turistico ricettive, di club, di circoli sportivi e militari, di RSA, curative, condominiali (A2, B e C)

Tipo 3: piscine per usi speciali (tuffi, sub, addestramento militare, ecc.)