La sentenza n° 36878 della Corte di Cassazione del settembre 2009, con riferimento alla definizione di datore di lavoro data dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pone in evidenza che nei luoghi di lavoro tale datore di lavoro va considerato più che il titolare di un contratto di lavoro con il lavoratore il titolare del rapporto di lavoro con lo stesso, potendo rientrare in tale categoria anche colui che, secondo un principio di effettività, riveste la figura di datore di lavoro “di fatto”. Al di là quindi dell’assunzione formale di un  di un rapporto di lavoro subordinato, qualunque sia il tipo,  nei confronti del lavoratore la posizione del datore di lavoro è insita nel pieno ed effettivo esercizio dei poteri datoriali.

 

Tale affermazione della Corte di Cassazione, abbastanza consolidata in giurisprudenza, ha avuto del resto recentemente una conferma con l’entrata in vigore dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi secondo il quale “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) (datore di lavoro), d) (dirigente) e e) (preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti” e quindi con riferimento in particolare alla figura del datore di lavoro la posizione di costui nella organizzazione della sicurezza in azienda è a carico anche di chi eserciti “in concreto” i poteri gerarchici che fanno riferimento a questa figura.

 

Il caso

Il caso in esame si riferisce ad un infortunio mortale occorso ad un operaio dipendente di una società il quale, mentre era intento ad eseguire delle tracce elettriche sui muri esterni di un condominio a m. 2,90 dal piano balcone del 4 piano, è caduto al suolo dall’altezza di circa tredici metri. Il Tribunale aveva individuata la colpa di quanto accaduto ritenendo responsabili del delitto di omicidio colposo di cui agli articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia i due datori di lavoro del lavoratore infortunato, legali rappresentanti della società per conto della quale questi lavorava, sia del titolare di una ditta individuale subappaltatrice esercente impianti elettrici, ritenuto datore di lavoro di fatto della vittima dell’infortunio.

 

La Corte di Appello ha successivamente dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei due datori di lavoro della società, essendo il reato di omicidio colposo ad essi addebitato estinto per prescrizione giusta la avvenuta concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva a fronte del documentato avvenuto risarcimento del danno in favore degli eredi dell’infortunato, mentre, esclusa la possibilità di concedere al titolare della ditta subappaltatrice le generiche prevalenti ha confermata la condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione con sospensione condizionale della pena irrogata.

 

Il ricorso alla Cassazione e le decisioni

Il titolare della ditta subappaltatrice ha quindi proposto contro il provvedimento della Corte di Appello ricorso per cassazione ed ha chiesto l’annullamento sostenendo una erronea applicazione da parte della Corte di Appello del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto egli era il titolare di una ditta appaltatrice e non il datore di lavoro del lavoratore infortunato. La Corte di Cassazione ha posto in rilievo che le modalità concrete dell’esecuzione dei lavori e la posizione di datore di lavoro di fatto assunta dall’imputato erano emerse ed erano state poste ben in evidenza a seguito delle indagini dell’ispettore del lavoro nonché delle conclusioni di una consulenza tecnica disposta dal PM, con riferimento anche alla catalogazione degli attrezzi rinvenuti sul posto, della scala utilizzata al momento dell’infortunio, del foglio riportante la traccia dei lavori commessi al lavoratore oltre che a seguito delle testimonianze di un edicolante e di alcuni abitanti dell’immobile.

 

“Ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 2” ha sostenuto la Suprema Corte, “agli effetti della specifica regolazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il diritto del lavoro non è tanto diritto delle regolazioni contrattuali documentate ma è anche diritto dei rapporti effettivi” e “la titolarità di un rapporto di lavoro è costituita dall’esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso lavoratore”. “La sentenza impugnata” ha concluso la Sez. IV “ha ampiamente motivato sulla posizione di datore di lavoro di fatto concretamente tenuta dall’imputato e dunque ha conseguentemente ben motivato in ordine alle obbligazioni di garanzia scaturenti da quella posizione (siano essi obblighi di garanzia fissati dalle leggi antinfortunistiche che obblighi per assunzione di fatto)”.

G.Porreca

 

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