Affidare un lavoro a un lavoratore autonomo non significa automaticamente essere esonerati da ogni responsabilità in caso di infortunio. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16549/2026, che ha confermato la condanna di un committente per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il caso riguardava un intervento di rifacimento dell’intonaco all’interno di un bagno. Durante i lavori, il lavoratore autonomo incaricato dell’opera è caduto da una scala pieghevole alta circa due metri, riportando gravi lesioni. La scala era stata fornita direttamente dal soggetto che aveva commissionato il lavoro. Secondo i giudici, l’attrezzatura utilizzata non era adatta alle condizioni operative, anche a causa del pavimento sconnesso; per svolgere l’attività in sicurezza sarebbe stato necessario utilizzare un trabattello.

La decisione della Cassazione si basa su un concetto fondamentale: la responsabilità non dipende solo dalla natura formale del rapporto di lavoro, ma anche dal comportamento concreto delle persone coinvolte. Se il committente interviene nell’organizzazione delle attività, ad esempio fornendo strumenti o attrezzature, può assumere una vera e propria posizione di garanzia nei confronti della sicurezza del lavoratore.

La Corte ha inoltre escluso che il comportamento imprudente dell’infortunato fosse sufficiente a interrompere il nesso causale. Anche se il lavoratore stava utilizzando la scala in modo non corretto, il rischio di caduta era comunque quello che una scelta adeguata dell’attrezzatura avrebbe dovuto prevenire. Perché la condotta del lavoratore escluda la responsabilità altrui, deve essere del tutto imprevedibile e estranea ai rischi tipici dell’attività svolta.

La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo per imprese, professionisti e committenti: la gestione della sicurezza richiede attenzione concreta e non può essere affidata esclusivamente alle qualifiche formali o alla natura autonoma del rapporto di lavoro.

[Fonte: Biblus.acca.it]