La disposizione è prevista dalla Legge Comunitaria 2009 approvata in Senato.

L’articolo 17, al comma 1 lettera c), stabilisce “l’assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)”.

Le nuove disposizioni superano gli attuali limiti previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 387/2003) differenziati per tipologia di fonte.

Il D.Lgs. 387/2003 prevede attualmente la realizzazione con semplice DIA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nei seguenti casi:

  • Eolica 60 kW;
  • Solare fotovoltaica 20 kW;
  • Idraulica 100 kW;
  • Biomasse 200 kW;
  • Biogas 250 kW.

 

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