il caso in esame (che riguarda un fatto avvenuto in una palestra di arrampicata) tratta della qualifica del rapporto tra l’allievo e l’associazione sportiva. Inoltre, a fronte della vicenda esposta esamina anche il caso (ed il conseguente rapporto) relativo all’utilizzo di altri allievi come aiutanti.

 

FATTO

durante una lezione di arrampicata sportiva, organizzato da una associazione sportiva, mentre gli allievi stavano eseguendo un esercizio a coppie, accadeva che il compagno posto a terra, perdesse la presa della corda, facendo cadere il compagno in fase di arrampicata.

Il soggetto danneggiato, agiva in giudizio, nei confronti dell’associazione nonché del compagno per ottenere il ristoro dei danni patiti.

 

Il Tribunale incaricato di decidere affronta due questioni separate:

 

  1. RAPPORTO ALLIEVO ASSOCIAZIONE: Il giudice di merito, precisato che l’attività in questione non fosse da inquadrarsi come pericolosa, procedeva alla qualificazione del rapporto tra l’allievo, vittima del sinistro, e l’associazione sportiva, escludendone la natura associativa. Osserva, infatti, il Tribunale di Trieste che, sebbene nella prassi si tenda a far figurare come associati i clienti che usufruiscono della palestra e delle attrezzature, si tratta in realtà di un vero e proprio rapporto contrattuale di erogazione di servizi nel quale, a fronte di una prestazione in denaro, il gestore si impegna ad avviare ad una pratica sportiva, insegnandone le tecniche: alla fine della frequenza del corso, infatti, cessa il rapporto associativo.
  1. ALLIEVO AIUTANTE: Il giudice ha poi analizzato il rapporto tra il compagno che ha causato il sinistro e l’associazione, riconoscendo che, nelle modalità operative di esecuzione dell’esercizio, l’associazione si è avvalsa, per proprio vantaggio economico, della collaborazione degli allievi e che tale situazione ha configurato un vantaggio per il debitore della prestazione istruttiva e il sorgere di una responsabilità ex dell’associazione per fatto dell’ausiliario.
  2. Al fine di qualificare la natura della responsabilità in capo alla palestra per l’evento dannoso subito dall’allievo associato, il Tribunale ha analizzato il rapporto intercorrente fra associazione sportiva dilettantistica e danneggiato, decretando la natura contrattuale del rapporto. Non può dunque parlarsi di rapporto associativo nel caso in cui la palestra piuttosto che la società di nuoto, tennis etc, che assume la veste giuridica dell’associazione, condizioni l’utilizzo de locali e delle attrezzature, da parte dei clienti, all’esborso di denaro e faccia cessare il rapporto associativo nel momento in cui gli iscritti smettono di pagare la retta. L’asserita qualificazione associativa dipende unicamente da ragioni eminentemente tributarie, volte a beneficiare dell’esenzione d’imposta prevista in favore delle associazioni non lucrative. Pertanto, nel caso in esame (fattispecie che si presente in innumerevoli realtà) si configura un rapporto contrattuale di erogazione di servizi.

Tale conclusione infatti risulta compatibile con l’associazione sportiva dilettantistica ove lo scopo perseguito è l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di corsi di avviamento allo sport.   Si deve peraltro considerare che le associazioni non perdono la loro natura di associazioni con scopo non economico per la sola circostanza che producono, a favore dei propri membri, servizi patrimonialmente valutabili. In conclusione tra associato ed associazione si configura un rapporto contrattuale, tale da qualificare come contrattuale il titolo della responsabilità in cui incorre l’associazione sportiva nel caso di danno agli allievi. Il vincolo tra associazione e danneggiato precisa la sentenza  «esonera dall’indagine sulla possibile esistenza di una responsabilità da contatto sociale e dalla concreta qualificazione dell’attività come pericolosa ai sensi  dell’art. 2050 cc».

 Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Trieste, descritto dalla sentenza in commento, emerge che l’organizzazione della palestra si avvaleva degli allievi per formare coppie di atleti dediti all’allenamento, sotto la direzione di un unico istruttore. Una volta appreso il tipo di esercizio, il suo svolgimento veniva del tutto delegato gli allievi. Tale scelta organizzativa permetteva di ottimizzare tempi e costi, affidando all’allievo a terra un ruolo di aiutante istruttore e all’istruttore vero e proprio un mero controllo sporadico su tutti gli allievi. Occorre pertanto verificare, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l’art. 1228 cod. civ., se un soggetto, frequentatore, in qualità di allievo, del medesimo corso di arrampicata sportiva seguito dal danneggiato, possa assumere la qualifica di ausiliario dell’associazione sportiva. È noto che l’art. 1228 cod. civ. sancisce la regola generale in forza della quale il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche per i fatti dolosi o colposi di costoro. Questa norma trova fondamento nel bisogno del creditore, esposto nell’esecuzione dell’obbligazione all’ingerenza di soggetti a lui estranei, di fare comunque affidamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il ricorso agli ausiliari importi una sostituzione di altri soggetti a quelli originariamente responsabili. Il Tribunale di Trieste ha rilevato che l’art. 1228 cod. civ. trova applicazione ogniqualvolta il contraente si avvalga in tutto o in parte della collaborazione di terzi nelle operazioni preordinate all’esecuzione del contratto, ancorché essi siano estranei all’azienda del debitore ed al rapporto tra creditore e debitore.

La pronuncia in esame è particolarmente interessate in quanto affronta due temi che toccano da vicino e costantemente le varie associazioni sportive: il risarcimento del danno a seguito di sinistri occorsi durante le attività (uno su tutti gli allievi che scivolano sul bordo vasca) e  “l’utilizzo” di altri atleti nello svolgimento delle mansioni. E’ vero che spesso le c.d. Attività di coppia sono fondamentali e non debbono essere eliminate, ma è altrettanto vero che accade con frequenza che le varie associazione e/o società sportive, al fine di “risparmiare” sul personale qualificato utilizzano i propri allievi in mansioni che non sarebbero di loro spettanza. Su questo punto inoltre vi sarebbe una ulteriore considerazione. Infatti, non si spiegherebbe come un allievo (che paga per lo svolgimento dell’attività offerta dall’associazione) si possa trovare contemporaneamente nella posizione di “cliente” e preposto, con la conseguenza, per il secondo caso, che andrebbe remunerato. (?).  Un altro spunto sul quale riflettere è proprio il fatto del “risparmio” da parte delle associazioni, sul personale qualificato.

 

Articolo dell’Avvocato Maura Bridarolli