Una fra tutte ma di fondamentale importanza è la classificazione delle attività a seconda del rischio, così riassunte:

Categoria A: a basso rischio. Sono raggruppate in questa categoria quelle attività che oltre a non essere pericolose per la pubblica incolumità , hanno precise norme tecniche di riferimento.

Categoria B: raggruppano quelle attività che sono mediamente complesse, ma che pur non avendo normativa tecnica di riferimento non sono ad alto rischio.

Categoria C: in questa categoria rientrano tutte le attività ad alto rischio e che hanno procedure gestionali complesse.

Resta però un eterno dubbio per quel che riguarda gli impianti sportivi. In questo caso le categorie sono solamente due: la B, che comprende gli impianti fino a 200 persone, e la C, che comprende quelli oltre le 200 persone. A questo proposito infatti non è chiaro chi si intenda con la definizione di “persone” in quanto non viene riportata nel testo del Decreto, né nelle note. Resta il dubbio perciò, se nel caso specifico degli impianti sportivi, le “persone” siano i frequentatori dell’impianto sportivo ed i dipendenti presenti, così come parrebbe in linea con quanto richiesto per le altre tipologie di strutture citate nel Regolamento, oppure gli spettatori. Solo attraverso un chiarimento si potrà in questo caso avere un riferimento certo su come ci si dovrà comportare. Per approfondimenti QUI

Per avere una chiara idea della classificazione delle categorie e delle procedure da seguire consigliamo di leggere il Regolamento scaricabile QUI