Sarà sicuramente molto meno agevole utilizzare i contratti a progetto per inquadrare gli istruttori di nuoto. la Circolare del Ministero del Lavoro riporta infatti alla definizione originaria il co.co.pro. , annullando le modifiche con intendimenti facilitanti che erano state introdotte negli anni successivi aall’inserimento di questa tipologia di contratto.

Si precisa che è necessario individuare un progetto (e non più un programma di lavoro o una fase di esso) preciso e ben definito, che abbia un risltato finale ben evidenziato e che non sia costituito meramente nell’esecuzione di un lavoro ripetitivo. Ad esempio, un progetto valido può essere costituito dalla creazione di un software ma non nella sua gestione, nella ideazione di una scenografia teatrale ma non nel suo allestimento.

Il progetto non può coincidere con l’oggetto sociale del committente. Se nell’oggetto sociale di una società di gestione di piscine vi è (e c’è, sicuro) la organizzazione di corsi di nuoto probabilmente la esecuzione di corsi di nuoto non sarà più un progetto valido.

Si ribadisce la necessità di fornire al collaboratore la più ampia autonomia nella esecuzione del progetto, senza specifiche indicazioni operative da parte del committente.

Inoltre la retribuzione deve essere analoga a quella dei lavoratori subordinati impiegati dall’azienda.

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