La definizione di lavoratore autonomo, secondo l’art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, “Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, unitamente all’articolo 2222 del codice civile, “Contratto d’opera: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti)”, consente di individuare il soggetto titolare degli obblighi di cui all’articolo 21 del citato D.Lgs. 81/08. Tuttavia nelle visure camerali non esiste l’indicazione di “lavoratore autonomo”, ma si riscontra invece la dicitura “impresa individuale” cioè il soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti. In questo caso l’esatta individuazione del soggetto, impresa o autonomo, si evidenzia al momento dell’affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente in quanto potrà correttamente essere definito solo in fase contrattuale. Infatti sarà la stessa natura dell’opera da realizzare (entità dei lavori da eseguire) ed i suoi tempi di realizzazione (velocità di esecuzione) e relativa strumentazione / attrezzature necessarie che definiranno se in concreto si sia reso necessario un contratto d’opera (art. 2222 del codice civile tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo) oppure un contratto d’appalto/sub-appalto (art. 1655 del codice civile tipologia di lavoro svolta dall’impresa). In virtù di quanto sopra esposto il committente, una volta esattamente inquadrata la formula contrattuale del lavoro affidato, effettuerà la valutazione dei requisiti tecnico professionali in quanto, per la natura stessa dell’accordo contrattuale il contratto d’opera definisce la prestazione del lavoratore autonomo mentre il contratto d’appalto / sub-appalto, ecc definisce quello dell’impresa. Pertanto l’impresa individuale può raffigurarsi, in cantiere o in qualsiasi altro ambito lavorativo, come: 1. lavoratore autonomo, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa svolga la sua attività senza l’utilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di altri artigiani) e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro. Parimenti si devono annoverare anche quei professionisti che contribuiscono con interventi tecnici a supporto della realizzazione dell’opera,ad esempio restauratori.

Con riferimento alla natura dei rapporti di lavoro (lavoro autonomo o lavoro subordinato), in materia di salute e sicurezza sul lavoro si guarda all’effettività e che prende in considerazione l’assenza o la sussistenza di autonomia del lavoratore e non la qualifica formale.

Non è autonomo il lavoratore che, invece di prestare la sua opera “con esclusiva applicazione delle proprie energie personali, sebbene non dotato di una articolata struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti a prescindere dal tipo di rapporto lavorativo con questi ultimi”

La Cassazione Penale, Sez.III, 28 luglio 2016 n.33038 ha distinto, con  il caso in cui il “lavoratore presti la sua opera con la esclusiva applicazione delle proprie energie personali”dal “caso in cui il medesimo, sebbene non dotato di una articolata struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti”.

Il caso

Il Tribunale condannava F.“per avere omesso di predisporre, in qualità di datore di lavoro, le opere opportune, quali parapetti o barriere protettive, per impedire la caduta nel vuoto di lavoratori addetti al suo cantiere”,con la conseguenza che “un operaio, che stata eseguendo lavori di scavo su di un viottolo a ridosso della collina, era caduto nel vuoto e per tale ragione deceduto.”

  1. impugnava la decisione evidenziando che“ sua impresa riveste la forma della ditta individuale, senza lavoratori dipendenti oltre allo stesso titolare. Pertanto egli, con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs n.81 del 2008 è equiparato al lavoratore autonomo e, pertanto, soggetto solamente al rispetto di quanto previsto dagli artt. 21 e 26 del medesimo decreto legislativo…”.

Secondo la Cassazione tuttavia il ricorso dell’imputato è inammissibile in quanto non ha rilevanza il fatto “che egli, data la propria struttura imprenditoriale, non fosse soggetto agli obblighi riportati dalla disposizione legislativa la cui violazione gli è stata contestata.”

Infatti, prosegue la Cassazione,“sebbene corrisponda al vero quanto dedotto in sede di ricorso dal prevenuto, secondo il quale, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del d.lgs n. 81 del 2008, nei confronti del lavoratore autonomo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21 e 26 solo nelle  ipotesi in cui il predetto lavoratore presti la sua opera con la esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui il medesimo, sebbene non dotato di una articolata struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti.”

 

Articolo dell’Avv. Maura Bridarolli