Una prima analisi della Circolare 18/2018 della Agenzia delle Entrate

La legge di bilancio per il 2017 ha innalzato il limite dei proventi derivanti da attività commerciali da €. 250.000 a €. 400.000 ai fini dell’applicazione del regime fiscale di favore previsto dalla L.398/91. Al fine del suddetto calcolo l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in fase di accertamento, visti i molti contenziosi aperti, che si realizzasse attraverso il principio di cassa (allargato).  Con la circolare 18/E/2018 del  1° Agosto 2018 ha voluto ufficializzare tale posizione prendendo in esame un caso pratico. Vediamo quale:

Si ipotizzi, ad esempio che un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare abbia percepito al 20 dicembre dell’anno “n” corrispettivi per 380.000 euro e il 27 dicembre dello stesso anno “n” abbia emesso una fattura per operazioni di sponsorizzazione per un importo imponibile pari ad 40.000 euro, riscosso il successivo 15 gennaio dell’anno “n+1”. In tale ipotesi, i proventi pari a 40.000 euro, fatturati nell’anno “n” ma percepiti nel successivo anno “n+1”, concorreranno comunque al calcolo del plafond di 400.000 euro relativamente all’anno “n”, determinando, nel caso di specie, un superamento di detto plafond.”

Questo perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, vista la particolarità della disciplina introdotta dalle legge n.398/91, l’individuazione dei proventi di attività commerciali riguarda il momento in cui si è percepito il corrispettivo, ovvero utilizzando il principio di cassa. Viene definito “allargato” dai tecnici per il fatto che, nel caso, anteriormente alla percezione del provento sia stata emessa fattura, dovranno essere inclusi, al fine della determinazione del plafond, gli introiti fatturati e non riscossi.

L’Agenzia delle Entrate prosegue nel ribadire che tale indicazione deve essere seguita anche dalle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Mentre per quanto riguarda gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio dovranno attenersi al principio di competenza visto che le SSD sono società di capitali.

Per completezza di informazione ricordiamo che le circolari costituiscono un atto di indirizzo della condotta degli uffici cui è rivolta e non sono fonte di diritti né di doveri, essendo non vincolanti per il contribuente (Corte di Cassazione ordinanza n. 6056 del 15.03.2011). Comunque si consiglia di evitare l’emissione di fatture a fronte di corrispettivi non incassati per evitare le pesantissime conseguenze derivanti da un eventuale accertamento delle Agenzie delle Entrate per il superamento del plafond.

La circolare al punto 3.4 “Decadenza” evidenzia cosa accade in caso di superamento del plafond di €. 400.000, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, specificando che vi saranno due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:

1) dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 400.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l’IVA sarà applicata e gli adempimenti fiscali saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991;

2) dal mese successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell’imposta che ai fini degli adempimenti fiscali.

Dott. Gianluca Bigi