Tra gli utenti degli impianti sportivi spesso viene sollevato il seguente quesito:

chi risponde nel caso in cui un utente, dopo aver pagato il biglietto di ingresso, lascia i propri effetti negli spogliatoi e/o nell’armadietto e questi gli vengono sottratti?

Il più delle volte infatti gli utenti si vedono negata dal gestore, una qualsivoglia forma di risarcimento sulla scorta dell’asserita presenza di cartelli di esonero responsabilità. Ma ciò è sufficiente a determinare il detto esonero, oppure il gestore è in ogni caso tenuto a rispondere del danno patito dall’utente?

La questione configura in primo luogo l’aspetto della responsabilità contrattuale in capo al gestore a fronte del perfezionamento di un contratto con l’utente perfetto in ogni sua forma. Infatti, colui che paga il biglietto stipula un contratto con chi gestisce la piscina, in virtù del quale questi è tenuto a consentire al pagante l’ingresso e l’utilizzo dell’impianto in ogni sua struttura (vasche, palestre, spogliatoi etc). Si tratta di una fattispecie contrattuale complessa, ove il gestore, con il medesimo contratto si assume anche l’onere di custodire i beni depositati dagli avventori. Nel caso di furto all’interno dell’impianto occorre dunque valutare quale sia la responsabilità del gestore per la custodia delle cose da parte del soggetto pagante il biglietto di ingresso. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che al deposito presso gli armadietti di un impianto sportivo si applichi la medesima disciplina disposta per il deposito in albergo di cui agli artt. 1783 e seguenti del codice civile. All’uopo preme evidenziare come il legislatore, con la richiamata disciplina codicistica abbia voluto attribuire l’obbligo di custodia caratteristico del deposito, anche ai casi del deposito in albergo o in stabilimenti o locali assimilati, quali le case di cura, gli stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, sportivi, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili ( per esempio circoli sportivi in cui i frequentatori depositino indumenti ed oggetti personali mentre si allenano).

La materia – disciplinata dagli artt. 1783 ss. Cod civ. – è stata completamente modificata per effetto della L. 10 giugno 1978, n 316, adottata per aderire ad una convenzione internazionale. In forza di tali disposizioni occorre distinguere tra le cose affidate in custodia all’albergatore (o che questi abbia illegittimamente rifiutato di ricevere in consegna) e quelle portate in albergo, ma non affidate alla custodia dell’albergatore, ovvero affidate in custodia fuori dall’albergo od anche in albergo, ma durante le operazioni precedenti o successive all’esecuzione del contratto. Nel primo caso ( art. 1784 cod civ) l’albergatore (o il gestore), salvo che ricorra un’ipotesi di forza maggiore o di colpa del cliente, è illimitatamente responsabile del deterioramento, distruzione o sottrazione della cosa; nel secondo caso la responsabilità dell’albergatore non può superare, al massimo, l’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata ( art. 1783 ult comma) ( a meno che il danno sia dovuto a colpa sua o dei suoi ausiliari, art. 1785 bis cod civ). Sono altresì nulli i patti di limitazione preventiva della responsabilità dell’albergatore ( art. 1785-quater cod civ).

Di recente, sulla annosa questione, una pronuncia della Suprema Corte, a conferma dei principi sopra richiamati, ha accolto quanto disposto dal Giudice di Pace di Bari il quale ha ritenuto: “che l’utilizzo dello spogliatoio di un centro sportivo secondo il corretto intento degli utenti assolve normalmente alla esigenza di ottenere la custodia degli indumenti depositi dai medesimi dopo aver indossato la divisa”(Cass. Civile sez. III n. 11579 dd. 19.05.2009). Per un verso dunque, inquadrata la fattispecie nell’ambito del deposito, il Giudice di prime cure (e la Cassazione a conferma) ha fatto discendere la responsabilità del soggetto proprietario o gestore dell’impianto sportivo, cui accede lo spogliatoio, per la mancata restituzione del bene sottratto, con il correlativo obbligo di risarcirne il danno. Il ragionamento logico/giuridico che ha portato alla pronuncia si basa sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:

  • il bene era depositato negli spogliatoi e di detta circostanza il gestore l’impianto non ha formulato specifica contestazione;

  • mancavano indicazioni appariscenti, quali per esempio cartelli, che dissuadessero gli utenti dal depositare gli indumenti o altri beni personali negli spogliatoi (peraltro chiusi con lucchetto);

  • per aversi deposito è sufficiente che il custode riceva il bene e che questo venga posto con il suo consenso in una sfera di disponibilità e controllo.

Pare evidente dunque che l’obbligazione di custodia in capo al gestore, pur non potendosi considerare principale, bensì accessoria, nel caso di inadempimento quest’ultimo è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno arrecato, secondo le modalità stabilite dalla norma.

Relativamente all’esonero di responsabilità determinata dalla presenza di cartelli con i quali il gestore non si assume specificamente la responsabilità per la custodia dei beni sorgono delle perplessità. Infatti, il disposto di cui all’art. 1785 quater cc è chiaro: sono nulli i preventivi patti di limitazione di responsabilità in capo al gestore. Sulla scorta di tale norma ci si chiede infatti come potrebbe essere possibile e lecito un atto unilaterale di esonero di responsabilità da parte del gestore, in merito ad una obbligazione accessoria (custodia) inscindibilmente connessa con l’obbligazione principale (biglietto/servizio). Peraltro, il detto esonero di responsabilità, nella maggior parte dei casi, verrebbe a conoscenza dell’utente (identificabile quale consumatore) solo dopo aver pagato il biglietto ovvero nel momento dell’accesso agli spogliatoi, con la conseguente mancanza in capo a questi della possibilità di svolgere la sua espressa accettazione della clausola. A ben vedere la detta limitazione (lo si ribadisce vietata dal codice) andrebbe anche a collidere con i principi di cui al codice del consumo volti alla sempre maggior tutela del consumatore nei confronti dei comportamenti vessatori da parte del soggetto forte (imprenditore).

 

Articolo della dott.ssa Maura Bridarolli