Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali, tratto dal sito del Ministero – sezione sicurezza lavoro.
Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?
Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni sulla normativa che regola in via generale la materia.
La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei DPI è l’allegato VIII del medesimo testo normativo.

La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall’utilizzatore secondo le sue necessità.
Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.
Si fa comunque presente che, ove le attività lavorative svolte nell’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo VI del citato D.Lgs. 81/2008 recante “Movimentazione manuale dei carichi”, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell’art. 168, comma 1, lettera d), che richiama espressamente l’art. 41 del medesimo testo normativo.
Ai sensi della normativa citata, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1, lett. b), che verrà effettuata qualora la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Occorre, in materia, specificare che, ai sensi del successivo articolo 42, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione al giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

ALLEGATO VIII
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI
Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

Protezione degli occhi
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

Protezione dei piedi
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

Cinture di sicurezza
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

 

leggi l’articolo in versione originale alla pagina: http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=9716