La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8331 del 2016 , aderisce all’orientamento interpretativo maggioritario, e ormai pacifico, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, è irrilevante che l’azione furtiva avvenga in un luogo pubblico ovvero privato e che il proprietario dei beni abbia adottato delle cautele elementari, come ad esempio nel caso di specie la chiusura dell’armadietto con un lucchetto, in quanto tali cautele non eliminano il pubblico affidamento della cosa.  Nel caso di specie l’imputata, forzando il lucchetto con cui era chiuso un armadietto, si era impossessata degli oggetti custoditi al suo interno. Per tale fatto l’imputata è stata ritenuta colpevole in entrambi i gradi di giudizio del reato di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede (art. 624 cp e 625 n. 7). Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale in riferimento all’aggravante in esame nonché il vizio di mancata e manifesta illogicità della motivazione atteso che nel caso di specie è incontestato il fatto che l’armadietto dove erano contenuti gli oggetti di cui l’imputata si è impossessata fosse stato chiuso con un lucchetto e quindi gli oggetti della refurtiva non potrebbero essere considerati esposti alla pubblica fede. In altri termini, secondo la difesa dell’imputata o si ritiene che l’armadietto non fosse stato chiuso con un lucchetto ovvero fosse stato chiuso male e allora gli oggetti potrebbero essere considerati esposti alla pubblica fede oppure si ritiene che l’armadietto fosse stato chiuso a chiave e quindi gli oggetti non potrebbero essere considerati esposti alla pubblica fede. La Cassazione, aderendo ad un’interpretazione ormai consolidata e assolutamente maggioritaria, non ha accolto la tesi difensiva, ritenendo che, ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, sia irrilevante la chiusura o meno dell’armadietto con il lucchetto od altri accorgimenti simili. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la pubblica fede consiste nel sentimento di rispetto e senso di affidamento verso la proprietà o il possesso altrui su cui conta colui che lascia la cosa incustodita, anche temporaneamente, in tal modo esponendola ad un rischio maggiore di sottrazione. Secondo la dottrina e la giurisprudenza  maggioritaria si ritiene che l’aggravante fosse configurabile allorché un numero indeterminato di persone avesse potuto venire in contatto con la cosa, indipendentemente dal fatto che questa si trovasse in luoghi pubblici ovvero privati .  La giurisprudenza peraltro non esclude la configurabilità di tale aggravante neppure nell’ipotesi in cui la sottrazione e l’impossessamento dei beni avvengano sotto la sorveglianza del proprietario. 

Con la sentenza in commento la Cassazione ha inoltre precisato che la necessità dell’esposizione alla pubblica fede,  non deve essere intesa in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del proprietario del bene, bensì in senso relativo, ossia in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite. Da ciò consegue che i beni contenuti nell’armadietto ben potevano essere considerati esposti alla pubblica fede.

In conclusione quindi la sentenza della Corte di Cassazione aderisce a quell’orientamento assolutamente maggioritario e ormai pacifico secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, è irrilevante sia che la sottrazione dei beni avvenga in un luogo pubblico o privato sia che i beni siano custoditi, qualora la custodia o i mezzi di difesa approntati non siano tali da rendere particolarmente difficile l’azione furtiva. Cass. Pen. Sez. V, 1 marzo 2016 n. 8331.

Con altra recentissima pronuncia la Suprema Corte (Cass. n. 17001/2016) ha condannato una donna a 10 giorni di reclusione e 100 euro di multa per il tentato furto di un paio di ciabatte presso lo spogliatoio di una palestra. L’aspetto singolare della pronuncia riguarda il fatto di aver considerato il reato come aggravato in funzione dell’esposizione del bene alla pubblica fede.

La Corte, ha disatteso le ragioni della ricorrente su due punti in particolare:

  1. Mancata sussistenza dell’aggravante, configurabile solo ove il luogo sia facilmente accessibile al pubblico.
  2. Sul punto afferma la Corte: “l’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede è ravvisabile quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico”. L’accesso alla palestra, per i soci iscritti, era libero, con la conseguente esposizione alla pubblica fede dei beni ivi lasciati nei locali.
  3. errore ex art. 47 cp. Sosteneva l’imputata di aver erroneamente prelevato le ciabatte e di averle subito riposte in un armadietto.Le sentenze in oggetto meritano particolare pregio, in considerazione dei tanti e troppi furti (il più delle volte impuniti anche a causa del poco valore della refurtiva) che ogni giorno si verificano negli impianti sportivi.
  4. Sul punto la Corte ha rilevato, analizzando le prove raccolte durante l’istruttoria   dibattimentale, che il fine dell’imputata era di impossessarsi delle ciabatte. Il fatto di    averle nascoste in un armadietto era segno di tentativo di occultare il bene più che di disfarsene.

Articolo dell’Avv. Maura Bridarolli