Articolo dell’Arch. Mauro Mariotto

 

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto. Lo stabilisce un provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che con la delibera 570/2012/R/efr del 20 dicembre detta le nuove regole.

Lo scambio sul posto è  l’opportunita’ offerta al Soggetto Responsabile (l’intestatario del conto energia nei rapporti col GSE) di consumare l’energia prodotta, non necessariamente nello stesso momento dalla sua generazione, csambiandola attraverso la rete elettrica. Esiste un meccanismo di incentivazione differente rispetto ai tempi diversi tra la produzione/consumo.

I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico messo a disposizione dal GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile.

Si ricorda che il portale informatico GSE e’ il riferimento determinante per la gestione complessiva dell’utente rispetto alle esigenze di gestione del servizio.

Possono presentare richiesta (“istanza”) di scambio sul posto i soggetti titolari di uno o più impianti:

– alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

– alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);

– di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

 

Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere nel caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l’utente dello scambio sia:

– un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;

– il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.

 

Leggi la Delibera QUI

 

 

CORRENTE…AGGIORNATA.

Un nuovo contributo normativo dal governo, alla conclusione del tormentato 2012.

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto.

Premesse alla nuova regola

Glossario: scambio sul posto

Ovvero l’opportunita’ offerta al Soggetto Responsabile (l’intestatario del conto energia nei rapporti col GSE) di consumare l’energia prodotta, non necessariamente nello stesso momento dalla sua generazione. Esiste poi un compenso differente rispetto ai tempi diversi tra la produzione/consumo.

Entro 60 gg dall’entrata in esercizio

I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico messo a disposizione dal GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile.

Si ricorda che il portale informatico GSE e’ il riferimento determinante per la gestione complessiva dell’utente rispetto alle esigenze di gestione del servizio.

A chi è rivolto

Possono presentare richiesta (“istanza”) di scambio sul posto i soggetti titolari di uno o più impianti:

  • alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

  • alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31  dicembre 2007);

  • di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere nel caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l’utente dello scambio sia:

  • un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;

  • il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.