Due importanti novità introdotte dal Decreto Fiscale

Con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il legislatore ha esonerato dall’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica quelle Associazioni/Società sportive che operano in regime forfettario 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a €. 65.000.

Infatti il comma 1 dell’art. 10 della legge in parola recita: “ Sono altresi’ esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato  l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge  16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta  precedente  hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali  proventi  per  un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti,  se  nel  periodo d’imposta precedente hanno  conseguito  dall’esercizio  di  attivita’ commerciali  proventi  per  un  importo  superiore  a  euro   65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

La norma non chiarisce però cosa accade in caso di raggiungimento del plafond indicato (€. 65.000) in corso d’anno: l’esonero si interrompe o rimane operativo per tutto il periodo annuale di imposta? Inoltre, come comportarsi con le fatture ricevute ai fini della documentazione delle proprie uscite che incidono sul bilancio?

Un’altra novità mette a rischio alcune entrate importanti per le ASD/SSD: le sponsorizzazioni.

Infatti al comma 2 il legislatore scrive: “Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari»

Questa norma ha suscitato non poche preoccupazioni, visto che interpretandola in maniera letterale imporrebbe allo sponsor aziendale di emettere autofattura con la conseguenza che l’ASD/SSD non potrà più beneficiare dell’abbattimento del 50% dell’iva, con un evidente svantaggio economico. A titolo di esempio per ogni €. 100.000 fatturati tale modifica costerà all’Ente €. 11.000.

Inoltre, sempre interpretando in maniera letterale il comma, i soggetti indicati dall’art. 1 e 2 della legge 398/91 sono solo ed esclusivamente le ASD. E le SSD come si dovranno comportare?

In attesa di chiarimenti in merito alle domande sopra citate da parte degli organi competenti, una cosa è certa: con l’emanazione di tale norma e l’introduzione della circolare della Agenzia delle Entrate datata Agosto 2018 il regime forfettario 398/91 ha subìto un duro colpo.

Dott. Gianluca Bigi