Arrivano novità importanti per il settore dell’energia dal nuovo decreto energia, anche detto “decreto bollette”, dl 17/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo marzo.

L’art. Art. 7. “Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” destina 40 milioni di euro per sostenere le società e associazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine al solo fine di attenuare le perdite derivanti dal maggior costo dell’energia. Non è poco, ma bisognerà attendere 30 giorni per avere le modalità di erogazione del contributo.

Il Capo II è dedicato allo sviluppo di impianti ad energia rinnovabile. In particolare, è stata introdotta una importante novità, cioè che l’installazione di impianti di solare termico e fotovoltaici è sempre considerata alla stregua di interventi di manutenzione ordinaria, anche in zone a vincolo paesaggistico.

Art. 9.
Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Le esclusioni riguardano le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Cosa significa poter realizzare gli interventi in manutenzioone ordinaria? Significa che non è necessario nessun tipo di autorizzazione. Non si tratta di edilizia libera (dove comunque qualcosa serve) ma di manutenzione ordinaria, cioè…niente. Non serve niente, si realizza e basta. E’ vero, noi non siamo abituati, ma il Decreto è molto chiaro. vedremo come andrà…..