Il gestore di uno stabilimento balneare è stato assolto in Cassazione dopo essere stato condannato in primo grado per la contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. 8 comma e 26 comma 2 della l. n. 977/1967, poichè aveva assunto due minori senza sottoporli a visita medica di idoneità preventiva.

La Cassazione ha ritenuto che il brevetto rilasciato dalla Società nazionale di Salvamento offrisse una sufficiente salvaguardia di tipo sanitario, nonchè il necessario accertamento di idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione.

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