L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 10/19, chiarisce alcuni dubbi

In data 15 Maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, sulla base di alcuni dubbi espressi da diverse associazioni di categoria.

Di nostro interesse vi è il punto 4 “ Definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’articolo 7 del DL n° 119 del 2018”, dove alla domanda: “Ai fini del calcolo degli interessi dovuti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, per la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 7, si deve far riferimento – quale dies ad quem – alla data di notifica dell’avviso di accertamento, al termine ultimo per il versamento delle somme dovute o alla data del versamento da effettuarsi ai fini della definizione agevolata?”, l’Agenzia risponde in maniera puntuale ed articolata.

Esattamente precisa che, anche al fine di semplificare l’applicazione della disposizione in esame, occorre fare riferimento all’ammontare degli interessi come risultanti dall’avviso di accertamento, calcolati di regola fino alla data di emissione dell’atto.

L’amministrazione inoltre ricorda che per le liti definibili ai sensi dell’articolo 7, il versamento va effettuato del:

  • quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
  • dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; 19 –
  • cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

E come già precisato nella circolare n. 6 del 2019, inoltre, sebbene le disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2 dell’articolo 7 rechino riferimento alle sanzioni e agli interessi “accertati”, si ritiene che la determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata vada sempre effettuata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.

Dott. Gianluca Bigi