Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, si vuole evidenziare la necessità per il soggetto gestore di impianti sportivi, pubblici e non, di acquisire la documentazione di conformità al fine di adempiere agli obblighi previsti in materia di sicurezza.
PREMESSA: La gestione della sicurezza all’interno di un impianto sportivo è normata da varie Leggi essendo uno spazio in cui si presentano diversi attori dal punto di vista giuridico. E’ ovviamente un luogo dove si pratica attività sportiva e come tale regolato dalle norme Coni e dalla Federazione di appartenenza, ma è anche, un luogo pubblico per spettacoli (vista la presenza degli accompagnatori e/o di attività con scopi diversi da quelli esclusivamente sportivi) e come tale è disciplinato dalle norme contenute dal D.M. 6 Giugno 2005 (Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportive). Senza contare che è un luogo di lavoro e quindi disciplinato dal D.lgs. 81/2008. Quindi la gestione della sicurezza di un impianto sportivo risulta molto complessa viste le numerose attività che al suo interno è destinato ad ospitare.
IL CASO: La Corte di Cassazione, con sentenza n° 30170 del 5 Luglio 2018, si è espressa in merito ad una sentenza che individuava nella figura del Sindaco responsabile del reato di cui all’art. 70, comma 1, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, perché, “…… nella sua qualità di datore di lavoro, sindaco pro-tempore……, non metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentati di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, in specie, non dotava i plessi scolastici gestiti dall’ente locale……… di impianti elettrici a norma, ovvero di impianti dotati di certificato di conformità, con verifica di massa a terra e comunicazione di denuncia dell’impianto elettrico all’ASP di Messina-Spresal e all’Ispel. “
La suprema Corte ha confermato la sentenza dato che il Sindaco non aveva espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente conservando, quindi, la responsabilità di tale qualifica.
LE CONCLUSIONI: Per analogia, cosa sarebbe successo se le anomalie fossero state riscontrate in una piscina comunale gestita da un soggetto privato? Il soggetto chiamato a garantire l’incolumità dei lavoratori, come pure dei terzi, è il datore di lavoro, che nell’ambito di un impianto sportivo coincide con il gestore dell’impianto stesso, non con il proprietario (in questo caso l’Ente Comunale). Ricordiamo che la figura del datore di lavoro è definita all’art. 2, comma 1, lettera b) D.lgs. 81/2008, come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. “
A riprova di quanto detto, negli ultimi anni molti Enti Pubblici in fase di realizzazione dei capitolati aventi oggetto la concessione del servizio inerente la gestione di piscine comunali, inseriscono la seguente dicitura: “Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto ai sensi della vigente normativa. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre l’impianto nel rispetto delle norme azionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici” (fonte Capitolato c.i.g 4820975A6A).
Nel caso in cui, quindi, l’impianto sia carente delle certificazioni di conformità impiantistiche sarà il gestore, in quanto datore di lavoro, a risponderne e non il proprietario della struttura.
E’ quindi un diritto/dovere richiedere al Comune tutta la documentazione necessaria per adempiere ai vari obblighi previsti dalle normative sulla sicurezza, essendo un prerequisito per lo svolgimento delle attività. Fra i documenti da ricercare troviamo ad esempio il certificato di agibilità, i documenti relativi al Certificato Prevenzione Incendi (esame, rinnovo), le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, degli impianti idraulici, dell’impianto di trattamento acqua della piscina, la dichiarazione di conformità per l’impianto di terra e scariche atmosferiche e le comunicazioni a ISPESL e ASL o ARPA (art. 2 DPR 462/2001), con le eventuali prescrizioni o limitazioni.
Dott. Gianluca Bigi