Una interessante sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18.8.2021 n.5915  analizza in modo preciso ed interessante la questione degli appalti degli impianti sportivi.

Senza entrare nel merito della sentenza nè della puntuale descrizione dei fatti, comunque molto interessante e che consigliamo di leggere per intero, il dubbio è su quanto e come debba essere seguito quanto previsto dal Codice degli Appalti, il D.Lgsl. 50/2016, nel caso di concessione di impianto sportivo.

L’applicazione in toto del Codice, infatti, risulta di difficile applicazione per la parte riguardante le concessioni di servizi, soprattutto quando coinvolgono associazioni sportive come nel caso di specie (una ASD che gestisce un campo da tennis), che spesso non sono in grado di dimostrare i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare. un esempio su tutti, una ASD non possiede capitale sociale, requisito spesso indispensabile per la partecipazione anche in raggruppamento di imprese.

Il Consiglio di Stato riprende la distinzione tra impianti sportivi con o senza valenza economica, giudicandola determinante per sapere quale disciplina applicare.

Dice il Consiglio di Stato:

In linea generale, infatti, la distinzione dell’art. 164 tra servizi “economici” e “non economici” va letta alla stregua della terminologia delle fonti eurounitarie, di modo che essa sta a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell’attività in ambito concorrenziale. Il servizio di interesse generale è “non economico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.
Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività “deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.” (così Cons. Stato, V, n. 858/21 citata).

Nel caso di specie, l’impianto era stato dichiarato privo di rilevanza economica dal Comune concessionario tramite una apposita delibera ed andava quindi applicato l’art.164 del Codice degli appalti, che dice al comma 3: I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.

La nuova legge sullo sport ha introdotto importanti novità in tema di appalti per gli impianti pubblici, ma la proroga al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2021 non ne consente l’attuazione.

Quindi, secondo il Consiglio di Stato, nelle more, per l’affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il già detto modello della concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164, comma 2, e dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici; per l’affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell’art. 164, comma 3, a meno che l’ente locale non preferisca fare ricorso all’appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300).