Che la sala macchine sia un luogo più rischioso del piano vasca è sicuramente un concetto condivisibile. Il fatto che molto spesso il bagnino di turno abbia anche il compito di controllare gli impianti ed eseguire alcune operazioni di manutenzione ordinaria come ad esempio il controlavaggio dei filtri o il riempimento delle cisterne dei prodotti chimici è ormai abitudine consolidata.

nel caso malaugurato in cui, però, intervenga un infortunio in sala macchine, le cose potrebbero complicarsi, e di molto, per il datore di lavoro.

La sentenza n.11112 del 21 marzo 2012 della Corte di Cassazione stabilisce infatti che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto. (…) Ne consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto dì lesioni colpose allorché abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all’improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni.”.

Attenzione quindi: se il bagnino scende in sala macchine, deve essere sempre opportunamente formato ed informato sui rischi specifici!