Lo prevede il Decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010 che attua la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre scorso, e che entrerà in vigore il 25 dicembre 2010.
Con una modifica all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, si dispone che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011), dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico.
Sul registro (art. 190), uno per ogni cantiere, dovranno essere annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti; le annotazioni dovranno essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal relativo scarico.
Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA.
Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.