Durante l’estate, le alte temperature e le ondate di calore aumentano significativamente i rischi per la salute dei lavoratori nei cantieri e nelle attività outdoor. Secondo INAIL, ogni anno si registrano oltre 4.000 infortuni legati al caldo, con edilizia e agricoltura tra i settori più esposti. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro conferma l’impatto globale del cambiamento climatico sulle condizioni lavorative, evidenziando l’urgenza di misure preventive.

Per contrastare il rischio caldo severo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative con la nota 5056/2023, rivolte sia agli ispettori che ai datori di lavoro. Molte regioni, inoltre, emettono ordinanze che vietano i lavori all’aperto nelle ore più calde (12:30–16:00), in caso di rischio climatico elevato (oltre 30°C e umidità superiore al 70%). La violazione di tali ordinanze comporta sanzioni ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

In questo contesto, è fondamentale utilizzare strumenti aggiornati per valutare correttamente il rischio microclimatico. Software specifici, checklist INL, esempi di DVR e PSC e metodologie di valutazione aiutano le imprese a rispettare le norme e proteggere i lavoratori.

Sul fronte degli ammortizzatori sociali, la Legge 101/2024 prevede la possibilità di accedere alla CIGO per caldo eccessivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, anche oltre i limiti previsti. Le temperature devono essere almeno pari a 35°C o percepite tali, considerando anche fattori come l’umidità e l’uso di dispositivi di protezione.

La CIGO è accessibile a imprese dell’edilizia, escavazione e lavorazione di materiali lapidei, anche in ambienti chiusi privi di ventilazione. È richiesta una relazione tecnica che descriva l’attività sospesa, le condizioni operative e i dati meteo.

In alternativa, è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale tramite FIS o Fondi bilaterali, con durate massime di 13 o 26 settimane in un biennio mobile, a seconda del numero di dipendenti. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

Infine, le prestazioni possono essere riconosciute anche per sospensioni dovute a ordinanze pubbliche, purché siano indicate le specifiche dell’atto amministrativo che ne ha disposto l’obbligo.

Linee guida 2025 per la tutela dei lavoratori da calore e raggi solari

Approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, le nuove direttive offrono istruzioni dettagliate per il settore delle costruzioni, inclusa una scheda dedicata per aggiornare il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il documento – scaricabile qui – è rivolto a datori di lavoro e professionisti della sicurezza, fornendo strumenti pratici per affrontare i rischi legati al caldo estremo e all’irraggiamento solare.

Secondo quanto riportato, le imprese sono chiamate ad aggiornare i propri POS, utilizzando come riferimento queste linee guida e pianificando le misure organizzative da adottare sul singolo cantiere.

Tra gli strumenti operativi messi a disposizione si trovano:

  • un modulo di aggiornamento del POS con focus sulla prevenzione dei colpi di calore;
  • una scheda di autovalutazione specifica per il settore edilizio.
  • Obblighi di prevenzione del rischio calore per i lavoratori

L’aumento costante delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici impatta direttamente sulla sicurezza in ambito lavorativo, soprattutto nei contesti outdoor come l’edilizia. L’esposizione a condizioni termiche elevate può generare:

  • problematiche legate allo stress da calore;
  • crescita degli infortuni a causa di affaticamento e scarsa concentrazione;
  • riduzione della resa lavorativa e rallentamenti nelle attività;
  • danni a strumenti, materiali e alterazione di prodotti chimici impiegati in cantiere.

Ogni lavoratore ha diritto a operare in ambienti dove i pericoli per la salute siano sotto controllo, inclusi quelli legati a calore e radiazione UV. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a implementare una strategia preventiva strutturata, comprendente:

  • analisi dei rischi connessi a caldo intenso e radiazione solare;
  • definizione di misure tecniche e organizzative per la protezione;
  • verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, con attenzione ai soggetti più vulnerabili.
  • Come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione del rischio deve includere anche:
  • condizioni microclimatiche sfavorevoli (caldo e scarsa ventilazione);
  • esposizione diretta al sole, in particolare per chi lavora all’aperto.

Questa valutazione deve rispettare i requisiti minimi dell’Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza, oltre a quanto stabilito dall’art. 180, che considera il microclima tra gli agenti fisici da monitorare.