L’obbligo della assistenza ai bagnanti in piscina, spiegato per quanto possibile
L’attuale situazione normativa relativamente all’obbligo della presenza del bagnino (inteso come persona abilitata al salvataggio, detto anche assistente bagnanti) nelle piscine è disciplinata da:
- Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
- Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.
La prima disposizione legislativa viene applicata alle piscine pubbliche di tipologia A1, quelle cioè con accesso indiscriminato a qualunque tipologia di utenza, con o senza pagamento di un biglietto.
Il D.M. all’articolo 14 recita:
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.
Quando invece si tratta di piscine di categoria A2 (turistiche e collettive) o di categoria B (condominiali/residenziali) il riferimento è il punto 4.1 dell’Accordo, che recita:
L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
L’Accordo prevede inoltre, al punto Punto 9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
Analogamente, per le piscine condominiali, Punto 3.2 Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria B.
Non tutte le Regioni hanno ritenuto di emanare una propria legge /delibera di giunta, approfondendo il tema e prevedendo eccezioni all’obbligo di presenza continua dell’asssitente bagnanti su ogni vasca, così come stabilito dall’Accordo. Quelle che lo hanno fatto ( attenzione: limitatamente alle piscine A2 – Turistico – ricettive!) hanno stabilito le disposizioni di seguito elencate.
Per quanto riguarda le piscine condominiali, invece, solamente la Regione Lombardia ha stabilito l’obbligo di sorveglianza (attenzione: NON del bagnino!) per le piscine con superficie superiore a 1,40 m e /o volume superiore a 300 mc.
Riepilogo normativa assistenza bagnanti piscine A2– Regione per regione
Toscana
Non è obbligatorio il bagnino se:
-Divieto di accesso ai minori 14 anni non accompagnati
-Presenza di recinzione per prevenire accessi incontrollati
-Informazione agli utenti
Emilia Romagna
Non è obbligatorio il bagnino se:
-Superficie piscina < 100 mq e profondità acqua < 140 cm
-Vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata. Se vigilanza non continuativa gli utenti devono essere informati
-Pronta disponibilità di personale formato al primo soccorso
-Valutazione rischi nel piano di autocontrollo
Lombardia
1) Per vasche< 180m3 e profondità < 1,40m
Piano di sorveglianza che preveda
a) Una vigilanza adeguata. Nel caso la vigilanza non sia continuativa, gli utenti devono essere informati;
b) Un rapido intervento in caso di necessità;
c) Tempestiva disponibilità di personale abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso
2) Per vasche tra 180 e 300 m3,o di profondità> 1,40m
Piano di sorveglianza che preveda:
a) Una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell’area bagnanti. in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso; .
b) Un rapido intervento in caso di necessità
3) Per vasche > 300 m3, indipendentemente dalla profondità,
Piano di sorveglianza che preveda un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.
Liguria
Non è obbligatorio il bagnino se:
– Superficie piscina <100 mq
– Profondità acqua <140 cm
– con almeno 2 lati liberi da ostacoli
– con divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati
– con vigilanza adeguata, anche con sistemi di controllo da postazione presidiata
– presenza di personale formato al pronto soccorso prontamente disponibile.
Sono inoltre esclusi:
-agriturismi (con limitazioni) e “strutture ricettive che consentano bagni elioterapici mediante l’uso di solarium posti nei pressi della vasca di piscina”
Umbria
Non è obbligatorio il bagnino se:
a) Superficie piscina ≤180 mq e profondità acqua < 150 cm
b) Piscina di superficie di qualunque dimensione avente profondità ≤120 cm
Deve essere prevista:
-Presenza di attrezzature per il soccorso (salvagenti, pertiche allungabili)
-Divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati
Previste anche altre deroghe
Marche
Non è obbligatorio il bagnino se:
– strutture ricettive con meno di 120 posti
o quelle con più di 120 posti ma:
– piscina con superficie inferiore a 240 mq,
– una profondità media ≤140 cm,
– pendenza del fondo <8%
– profondità max ≤160 cm
Puglia
Non è obbligatorio il bagnino se:
– Superficie piscina ≤ 100 mq e profondità acqua ≤140 cm
– sono attivati sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti.
Molise
Non è obbligatorio il bagnino se:
– Superficie piscina ≤ 100 mq e profondità acqua ≤140 cm
– piscina con vasca di superficie qualunque con h ≤120 cm
-Informazione agli utenti
-recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina
– presenza di attrezzature per il soccorso in acqua, quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca
-divieto di accesso ai minori di anni 12 non accompagnati.
Calabria
Non è obbligatorio il bagnino se:
– Superficie piscina ≤ 100 mq e profondità acqua ≤140 cm
– Vigilanza adeguata anche con sistemi di controllo e allarme
– Informazione agli utenti
– Vasca con almeno 2 lati liberi da ostacoli
– Presenza di personale formato al primo soccorso prontamente disponibile
– Divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati
– Valutazione del rischio nel piano di autocontrollo
Trento
Non è obbligatorio il bagnino se:
a) Superficie piscina ≤ 120 mq e profondità acqua ≤140 cm
b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell’assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;
c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata. Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;
d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.
Friuli
In attesa del Regolamento della Legge
Sardegna
Non è obbligatorio il bagnino se:
– Superficie piscina ≤ 100 mq e profondità acqua ≤140 cm
– presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli
– vigilanza adeguata negli orari di apertura dell’impianto, anche con idonei sistemi di controllo e/o
allarme, da postazione presidiata
– rapido intervento in caso di necessità
– presenza di personale tempestivamente disponibile, abilitato alle operazioni di salvataggio e a svolgere interventi di primo soccorso.