Dopo numerosi rinvii, il 17 aprile 2025 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il nuovo testo, con l’obiettivo di uniformare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intende garantire standard formativi omogenei e di alta qualità su tutto il territorio nazionale; la formazione dei lavoratori, infatti, rappresenta un pilastro fondante gli Accordi Stato-Regioni, garantendo ad ogni lavoratore la preparazione adeguata per svolgere le proprie mansioni in sicurezza, riducendo al minimo i rischi durante lo svolgimento delle attività lavorative.
Obiettivi principali della formazione
Gli obiettivi principali della formazione sono chiari fin dalla pubblicazione del primo ASR del 21/12/2011 e, principalmente, mirano a un duplice risultato: tutelare sia i lavoratori, sia i datori di lavoro.
I mezzi attraverso i quali si vogliono raggiungere i suddetti obbiettivi riguardano:
- Incrementare la consapevolezza dei rischi, fornendo ai lavoratori le competenze necessarie per identificare e gestire i pericoli connessi alle loro mansioni
- Promuovere la cultura della sicurezza, diffondendo una mentalità orientata alla sicurezza e incentivando il rispetto delle norme
- Soddisfare i requisiti normativi, con percorsi formativi adeguati alle specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni
L’Accordo si propone, nello specifico, di riorganizzare e aggiornare gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo nuove regole in materia di:
- durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro
- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per i successivi aggiornamenti
- monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con particolare attenzione agli Enti erogatori dei percorsi formativi
In merito a quest’ultimo punto, il nuovo Accordo introduce novità sui soggetti formatori abilitati all’erogazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro. I corsi possono essere organizzati solo da soggetti appartenenti a tre categorie:
- Soggetti istituzionali: Enti pubblici, Ministeri, Università e Ordini professionali che, per la loro natura, sono già riconosciuti come legittimati a fornire formazione in materia di sicurezza
- Soggetti accreditati: soggetti privati accreditati presso le autorità competenti – Regioni o Province Autonome – con almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Altri soggetti: Fondi Interprofessionali, Organismi Paritetici, Associazioni sindacali di datori di lavoro e/o lavoratori, che sono abilitati a erogare formazione in materia di sicurezza esclusivamente per lo specifico ambito/settore lavorativo ad essi afferente
Il nuovo Accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti; il nuovo testo, inoltre, introduce:
- nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche
- percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati
- specifiche regole per l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione
- obbligo della verifica finale dell’apprendimento
- classificazione dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa
Formazione obbligatoria per i DATORI DI LAVORO
Il nuovo Accordo introduce la formazione obbligatoria per i DATORI DI LAVORO della durata di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi e, qualora gli stessi siano titolari di imprese edili che operano nei cantieri, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online. Nel caso in cui lo stesso datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di RSPP, al corso base di 16+8 ore, si aggiungono: un modulo di 8 ore che include una specifica esercitazione riguardante la stesura del DVR aziendale con riferimento allo specifico settore ATECO, nonché diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria; nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
Formazione obbligatoria per i PREPOSTI
Per quanto riguarda i PREPOSTI, oltre alla formazione per i lavoratori, si deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.
Per questo tipo di formazione è esclusa la modalità e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.
Formazione obbligatoria per i DIRIGENTI
Per i DIRIGENTI delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.
Formazione di RSPP e ASPP
La formazione di RSPP e ASPP prevede lo sviluppo su due moduli (A, B) entrambi obbligatori (28 ore e 48 ore) e un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile.
L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza.
In questo caso la modalità e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).
Formazione dei COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
L’Accordo specifica, inoltre, il percorso formativo anche dei COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE che dovrà essere non inferiore a 120 ore.
Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri.
La modalità e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione iniziale è concesso solo per il modulo giuridico.
Formazione dei LAVORATORI
Infine, il nuovo Accordo conferma che la formazione dei LAVORATORI (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a ), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è strutturata la struttura in 2 parti, una generale e una specifica:
- 4 ore di formazione generale
- da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
– 4 ore per i settori della classe di rischio basso
– 8 ore per i settori della classe di rischio medio
– 12 ore per i settori della classe di rischio alto
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere svolto ogni volta che si verificano modifiche significative alla valutazione dei rischi aziendale o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, l’aggiornamento è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore.
Per la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori l’rogazione in modalità e-learning è consentita per il corso di formazione generale, mentre per la formazione specifica è consentita solo per le attività a rischio basso; per il corso di aggiornamento, invece, la modalità e-learning è sempre consentita.
Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.
I percorsi formativi introdotti del nuovo Accordo prevedono una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Per questo tipo di percorsi formativi è esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Il nuovo Accordo include quattro allegati che approfondiscono aspetti specifici della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:
- Allegato I: elenca le Classi di Laurea che consentono l’esonero dalla frequenza dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008
- Allegato II: individua le attrezzature di lavoro per cui è obbligatoria una specifica abilitazione, come piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte e altre attrezzature ad alto rischio
- Allegato III: spiega il sistema dei crediti formativi, distinguendo tra credito totale (esonero completo), parziale (formazione da integrare) e obbligo di frequenza (formazione da svolgere interamente)
- Allegato IV: definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO 2007, utili per stabilire la durata dei corsi in relazione al livello di rischio (basso, medio, alto) dell’attività lavorativa
L’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 entrerà in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficile; oltre tale data – e comunque per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore – sarà possibile erogare i corsi di formazione e/o aggiornamento secondo le specifiche dei precedenti Accordi.
Dopo la sua entrata in vigore, saranno abrogati i seguenti accordi:
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale
- Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR), relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012
- Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR), recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012
Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016
Autore: Arch. Fabrizio Rocchia