Il D.Lgsl. 50/2016 (Codice degli Appalti) prevede la possibilità di utilizzare procedure di affidamento di forniture e servizi particolarmente agevolate, per importi al di sotto di soglie ridotte (40.000 o 150.000 euro a seconda della procedura), secondo quanto previsto dall’ art. 36 (Appalti sotto soglia).

Il comma 2 lett.b del suddetto articolo prevede però l’obbligo del principio di rotazione, a seguito del quale i concorrenti non possono essere gli stessi. Da qui la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribadito che non è possibile affidare un servizio al gestore uscente utilizzando la procedura sotto soglia, che è molto simile ad un affidamento diretto.

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