Tale rischio deve essere valutato in modo specifico.

La definizione di tali ambienti è da ricercarsi nel D.P.R. 177/2011, che disciplina la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi definendo i requisiti necessari per operare in spazi confinati e le modalità di gestione dei rapporti tra le parti in caso di ricorso all’appalto e al subappalto.

In tale Decreto, infatti, si precisa che sono definiti ambienti sospetti di inquinamento quelli ricompresi negli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli, camini, fosse e fosse in genere, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri), mentre sono definiti ambienti confinati quelli previsti al punto 3 dell’allegato IV dello stesso Decreto Legislativo (pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere).

La classificazione di questi ambienti è caratterizzata dal fatto che sono spazi circoscritti, non progettati per la presenza continua di un lavoratore, che presentano aperture di accesso con dimensione limitate (difficoltà di accesso e/o di uscita) e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può accadere un evento incidentale importante, che può portare a un infortunio grave o mortale, in presenza di condizioni che possono essere immediatamente pericolose per la salute o la sicurezza del lavoratore (agenti chimici pericolosi, sotto ossigenazione, rischio di elettrocuzione, annegamento, ecc.).

Appare quindi evidente che diversi interventi nei locali tecnici ospitanti gli impianti di trattamento acqua delle piscine / locali dei prodotti chimici, oppure gli accessi nelle vasche di compenso e, in alcune condizioni, anche nelle vasche vuote, rientrano tra quelli soggetti all’applicazione del D.P.R. 177/2011.

Un recente caso ha visto quattro operai rimanere gravemente intossicati mentre stavano lavorando in un locale sotterraneo per la manutenzione della piscina dell’Asd Country Club di Lavino in provincia di Roma. Al lavoro c’erano uno dei titolari e gli operai per la manutenzione di fine stagione. Il primo è sceso nella vasca di decantazione – alta circa 1,5 metri e lunga 4 – per la pulizia ed è subito svenuto; un altro che era dietro di lui non ce l’ha fatta a risalire, due colleghi si sono lanciati in loro soccorso e anch’essi si sono accasciati al suolo.

Il quinto, vista la situazione, ha avuto la prontezza di allontanarsi e di dare l’allarme. Sebbene il caso sia particolare, tenuto conto che le perizie svolte dal dipartimento di geologia dell’Università Roma 3 su incarico della Procura della Repubblica di Velletri abbiano stabilito che l’incidente fu causato da idrogeno solforato proveniente dal sottosuolo che si è incanalato nella piscina e ha riempito le vasche di compensazione, appare evidente come l’intervento non fosse stato correttamente progettato e il personale addetto non fosse preparato a gestire interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinato.

Il DPR 117/2011 (entrato in vigore dal 23/11/2011) prevede i criteri di qualificazione che devono essere in possesso delle aziende che possano operare nell’ambito degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Inoltre il comma 3 dell’articolo 1 puntualizza che il provvedimento si applica, in talune sue parti, a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgano “in proprio” (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo) i lavori e in altre sue parti unicamente nelle ipotesi che i lavori siano svolti da un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi. In tal modo, da un lato – tramite le misure di portata “generale” – si impone a tutte le realtà produttive nelle quali si svolgano lavori del tipo preso in esame il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti, determinando un innalzamento dei livelli di tutela, e dall’altro, s’identificano procedure di particolare rigore nel caso (particolarmente frequente) di affidamento dei lavori a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Nello specifico, quindi, il personale addetto alla manutenzione degli impianti e che può svolgere attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati dovrà essere sottoposto a un adeguato programma di informazione/formazione e addestramento (D.P.R. 177/2011 art. 2 c1 lettera d) aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal D.Lgs. 81/08 e disporre di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per le quali dovrà seguire specifiche attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre almeno il 30% della forza lavoro deve vantare più di tre anni di esperienza in tali attività.

Tutto ciò vale sia per il personale dipendente sia per il personale delle imprese o lavoratori autonomi cui viene affidata l’attività. Tra l’altro, considerato che negli impianti natatori la forza lavoro è costituita in maniera predominate da lavoratori atipici, bisogna tenere presente che ove questi siano impiegati in attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 177/2011, il loro contratto di lavoro dev’essere certificato ai sensi del D.P.R. 177/2011 art.2 c1 lettera c).

 

Da un punto di vista operativo, una volta verificato il possesso dei requisiti di qualificazione del proprio personale e/o della ditta appaltatrice (e del suo personale), il Decreto prevede precisi obblighi:

1) in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni sono subappaltate

2) prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno.

3) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività d’informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione d’indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi

  1. durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati dev’essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

     

E’ quindi evidente che le attività previste nell’ambito dell’esercizio e/o manutenzione degli impianti natatori richiedono una specifica analisi per la verifica delle attrezzature a disposizione degli operatori, la raccolta e disamina della documentazione aziendale relativa alla gestione delle attività in ambienti a sospetto inquinamento o confinati, la tipologia dei contratti di appalto usualmente sottoscritti e l’effettuazione di colloqui per un approfondimento delle modalità operative aziendali.

 

Questo al fine di valutare lo stato di fatto dell’organizzazione e consentire la messa a punto di un programma che, oltre a individuare le specifiche attività di formazione necessarie in funzione dei gap formativi individuati identifichi le modalità mediante le quali poter prevedere l’adeguamento (elaborazione procedure operative, identificazione di nuove attrezzature necessarie, ecc.) rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente.

 

 

Conclusioni

Per ridurre in futuro il ripetersi d’incidenti all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati risulta essere fondamentale poter definire strumenti concettuali e operativi adeguati per eseguire un’approfondita e corretta valutazione dei rischi, identificare un percorso di addestramento efficace, prevedere l’impiego di attrezzature idonee e pianificare gli scenari di emergenza codificando le operazioni da porre in essere. Nello schema di applicazione del D.P.R. 177/2011 (di fatto cogente dal 23/11/2011 e quindi da quella data solo aziende in possesso di specifici requisiti di qualificazione e personale adeguatamente informato/formato e addestrato possono operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) rientrano tutte le imprese sia che svolgano tali attività con proprio personale, sia che le appaltino a imprese terze e inoltre si deve considerare che l’obiettivo del Legislatore è quello di poter assicurare condizioni idonee dirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi associati. Questo attraverso l’impiego di personale specificatamente formato/addestrato, lo studio, redazione ed efficace attuazione sia di procedure di lavoro elaborate appositamente per il contesto aziendale sia di adeguate procedure di sicurezza ed emergenza di cui sia stata verificata l’effettiva applicabilità agli ambienti in cui il personale è chiamato a intervenire; oltre a garantire la disponibilità di specifiche attrezzature e adeguati Dispositivi di Protezione Individuale. In caso di appalto, il Committente deve procedere alla verifica dei requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici che potranno essere solo soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione specificati nel Decreto. Questo al fine della tutela dei lavoratori e anche dei Datori di Lavoro che, viceversa, in caso d’ispezioni da parte degli organi di Vigilanza, potrebbero trovarsi inadempienti ai sensi della normativa cogente anche considerando che resta confermato, in caso di appalto, l’onere a carico del Committente dell’individuazione di un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato, che vigili sulle attività durante tutte le fasi delle lavorazioni. Quindi, affermata sia l’importanza del DUVRI come documento che formalizza l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte in un appalto, sia la necessità di verificare che la catena degli appalti e subappalti non porti aziende o artigiani a operare in attività per le quali non sono né preparati né attrezzati, la questione è una sola: bisogna eseguire un’approfondita e corretta valutazione dei rischi, un addestramento efficace, prevedere l’impiego di attrezzature idonee e pianificare sia le attività ordinarie sia gli scenari di emergenza, codificando le operazioni da porre in essere.

Queste le ragioni per le quali Professione Acqua.net e www.spazioconfinato.it hanno elaborato uno specifico Corso per operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati nell’ambito degli impianti natatori rivolto a tutti coloro che sono coinvolti in attività rientranti nel campi di applicazione del D.P.R. 177/2011 (compresi il datore di lavoro ove direttamente operativo, i lavoratori autonomi e i componenti delle ditte familiari) e che prestano la propria opera nell’ambito degli impianti natatori pubblici o privati o per le ditte che svolgono il tali ambienti attività di manutenzione. Il corso, il primo nel suo genere specificatamente orientato verso gli operatori del settore, si terrà il 6 e 7 febbraio 2014 e avrà una durata di 16 ore; prevede una parte teorica presso la Piscina Comunale di Vimercate (MB), in Via Degli Atleti, s.n.c. e lezioni pratiche presso la sede del Centro di Formazione Sicurezza FAS spa a Cinisello Balsamo (MB) in Via Dei Lavoratori, 118. Inoltre, al fine di consentire una maggiore comprensione di quanto richiesto dal D.P.R. 177/2011 per ogni singola attività, è possibile richiedere uno specifico Audit che consenta la verifica delle attrezzature a disposizione degli operatori, la raccolta e disamina della documentazione aziendale relativa alla gestione delle attività in ambienti a sospetto inquinamento o confinati, la tipologia dei contratti di appalto usualmente sottoscritti e l’effettuazione di colloqui per un approfondimento delle modalità operative aziendali. Questo al fine di valutare lo stato di fatto dell’organizzazione e consentire la messa a punto di un report riassuntivo che non costituisce o sostituisce la valutazione che ogni Datore di lavoro deve eseguire sul tema della gestione delle attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati né rappresenta una qualsivoglia forma di attestazione di conformità o qualificazione dell’Azienda opponibile a terzi, ma ponendo l’accento sulle specifiche aree critiche rispetto a quanto previsto dal Decreto oltre ad indicare le specifiche attività di formazione personalizzata necessarie in funzione dei gap formativi individuati conterrà indicazioni sulle modalità mediante le quali l’Azienda potrà prevedere l’adeguamento (elaborazione procedure operative, identificazione di nuove attrezzature necessarie, ecc.) rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente.