Le agevolazioni tributarie riservate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche richiedono che oltre ai requisiti formali ci siano contemporaneamente anche quelli sostanziali per evitare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. A tal proposito in data 30 Aprile 2018 la Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n° 10393 (relativa all’udienza del 07.02.2018) in cui si è pronunciata a seguito di un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia riguardante un accertamento fiscale nei confronti di una ASD che gestiva un centro sportivo (piscina più palestra).

 

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate sulla base della risultanza dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza riteneva che l’ASD operasse alla stregua di una vera e propria società commerciale disconoscendo la natura associativa, emettendo di conseguenza un avviso di accertamento per recuperare le imposte dovute per IRES,IVA ed IRAP.

 

E’ interessante elencare alcuni punti del verbale di constatazione per comprendere meglio la situazione:

 

“……a) nell’identico contenuto, nel corso degli anni, dei verbali dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo; …. d) nella mancanza di regolamenti interni relativi all’attività sportiva; e) nella mancanza di promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea; …… g) nel desumersi la fittizietà delle riunioni assembleari dall’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea, come peraltro confermato dalle dichiarazioni dei soggetti intervistati in sede di accesso, che avevano dichiarato di non avere mai ricevuto avvisi di convocazione dell’assemblea; h) nella mancanza di locale idoneo ad ospitare tutti gli associati (circa 2400- 2500 persone); i) nella mancata utilizzazione della sigla “ASD” in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell’associazione, ……; n) nella mancanza del vincolo associativo riscontrata dalla carenza dell’esercizio dei diritti e doveri connessi alla qualità di soci, alcuni dei quali, intervistati, si sono qualificati come “clienti”; o) nell’adozione di forme di pubblicità, di tariffe differenti, a seconda del servizio reso e di sconti e promozioni propri di una tipica società commerciale……….”

 

L’ASD ha quindi presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, perdendolo, per poi aggiudicarsi l’appello alla Commissione Tributaria Regionale che individuava nell’affiliazione al Coni la prova, ai fini fiscali, della natura di associazione sportiva.

 

Di parere contrario la Corte di Cassazione che pronunciandosi in merito alla sentenza della CTR formula: “……si è….. posta in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte in analoghe controversie, secondo cui: a) «In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI» (cfr. Cass. sez. 5, 5 agosto 2016, n. 16449); b) le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, «si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto» (cfr. Cass.. sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4872).”

 

Quindi, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, le ASD dovranno essere preparate a fornire prove dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e dell’effettiva democraticità riguardante la vita associativa.

 

 Dott. Gianluca Bigi