Riportiamo il testo della sentenza:
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 9 dicembre 2003 il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, respingeva la domanda di (…) intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società (…) s.p.a., in relazione all’attività lavorativa da lei prestata nel periodo 27 ottobre 1997-1° novembre 1998, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, nonché alle retribuzioni successive al licenziamento orale che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame proposto dalla lavoratrice rilevando che le risultanze acquisite in giudizio non erano idonee, in una valutazione complessiva, a determinare l’assolvimento dell’onere probatorio, incombente sull’attrice, in ordine agli indici della subordinazione e del vincolo di orario, di direttiva e di controllo datoriale nell’ambito della sua prestazione, consistita, essenzialmente, nel controllo della documentazione relativa a pratiche di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.
2. Contro questa decisione ricorre per cassazione la (…) con tre motivi, cui resiste con controricorso la (…) s.p.a. (già (…) s.p.a., già (…) s.p.a.).
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli 116 c.p.c., la ricorrente deduce che la prestazione di lavoro “routinario” di segreteria deve essere considerata di natura subordinata anche in assenza di prova di ordini e direttive specifiche del datore di lavoro, essendo sufficiente l’inserimento organico nella compagine aziendale senza alcun rischio imprenditoriale.
2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Si lamenta che la decisione impugnata, pur avendo accertato la ripetitività delle mansioni — di per sé implicante la esistenza di ordini e direttive datoriali -, abbia affermato, in maniera inadeguata e contraddittoria, l’inesistenza della subordinazione.
3. Con il terzo motivo si deduce che la Corte d’appello, ritenendo assorbita la domanda relativa all’illegittimità del licenziamento, abbia omesso la relativa pronuncia, sì che su tale domanda deve intervenire la pronuncia della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ovvero quella del giudice di rinvio.
4. I primi due motivi, da esaminare in modo congiunto, non sono fondati.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato (che esclude, perciò, la rimessione alle Sezioni unite, come richiesto dalla ricorrente in sede di discussione), è nel senso che, nell’ambito della verifica della natura del rapporto in base a dati fattuali, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Più specificamente, la subordinazione viene configurata come soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa (cfr., da ultimo, Cass. n. 2728 del 2010).
4.2. In base a tali considerazioni, risulta ininfluente che la prestazione si svolga in maniera ripetitiva, e che la stessa si protragga nel tempo con le stesse modalità all’interno dell’impresa, senza assunzioni di rischio da parte del prestatore; né tali circostanze e modalità implicano, di per sé, l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, essendo compatibili anche con il lavoro autonomo (cfr., fra tante, Cass. n. 12964 del 1998).
4.3. L’accertamento del giudice di merito, di cui la sentenza impugnata dà conto in modo puntuale, ha escluso l’esistenza di modalità della prestazione comportanti la predetta soggezione della (…) alla società resistente. In particolare, la Corte d’appello, assumendo esplicitamente come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha escluso la concreta ricorrenza in base alle risultanze processuali. La decisione, pertanto, si sottrae, in ogni profilo, alle censure della ricorrente.
4.4. Il terzo motivo rimane assorbito, in quanto presuppone l’accertamento, in questa sede, della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
5. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro duemila per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.