L’argomento, complesso e più volte modificato, è regolamentato dalle diverse versioni dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. e dall’apposito regolamento D.M. 161/2012 che prevede la redazione del Piano di Utilizzo.

Neanche questo regolamento però è riuscito a coprire tutte le casistiche, in quanto non è chiara la sua applicabilità ai piccoli cantieri (< 6.000 mc), per i quali il comma 7 dell’art. 266 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. prevede una specifica normativa semplificata.

Nel 2013 il legislatore è tornato sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 e infine, con la pubblicazione della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013. 

La situazione attuale in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è dunque la seguente:

  • applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma e dall’art. 184bis, comma 2bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.) del Regolamento di cui al DM 161/2012 (Piano di Utilizzo) per i soli materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • applicazione dell’art. 41bis per tutti i cantieri inferiori a 6.000 m3 e per tutte le altre casistiche che non ricadono nel DM 161/2012, indipendentemente dalla quantità.

 

Pertanto, la norma, applicabile come detto per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/2012, prevede che il proponente o il produttore se vuole dichiarare il materiale proveniente dal proprio scavo, un sottoprodotto e non un rifiuto deve attestare il rispetto dei quattro punti (comma 1 della norma stessa) mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente.

 

Si può concludere quindi che se lo scavo per la realizzazione della piscina (vasca, locali tecnici interrati etc), è inferiore a 6.000 m3 , il proprietario ha la facoltà di dichiararlo conforme ai requisiti di legge e quindi venderlo o allontanarlo a costo zero, viceversa il materiale scavato è da considerare rifiuto da condurre alle discariche autorizzate.

 

Ing. Michele Matullo

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