La semplificazione dell’edilizia preoccupa l’opposizione che teme la possibilità di estendere la Scia alle nuove costruzioni. I senatori del Partito Democratico Della Seta e Ferrante hanno presentato ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa un’interrogazione a risposta scritta per far luce su alcuni dubbi sorti con la Legge 122/2010, che ha convertito la manovra estiva per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.

La Scia, segnalazione certificata di inizio attività, sostituisce la Dia e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli utili per l’esercizio di nuove attività. Sono escluse da questa disciplina le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

In un primo momento si era pensato che la Scia sostituisse solo la Dichiarazione di inizio attività per l’apertura di un’impresa e non la Denuncia di inizio attività da presentare per l’avvio dei lavori edili. Successivamente ha prevalso però l’interpretazione più permissiva, recepita di buon grado anche da alcune regioni.

Con l’interrogazione del 2 agosto scorso i senatori chiedono se la Scia possa estendersi anche al permesso di costruire. Secondo la manovra la segnalazione dell’interessato può sostituire autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi a condizione che il rilascio dell’atto dipenda solo dall’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non siano previsti limiti dagli strumenti di programmazione territoriale, vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La nuova disciplina introduce anche il controllo a posteriori, eliminando quello preventivo. L’interessato può avviare i lavori contestualmente alla presentazione della Scia e il Comune può intervenire entro 60 giorni solo in casi limitati.

Secondo Della Seta e Ferrante i vecchi titoli edilizi non dovrebbero poter essere sostituiti sempre, come previsto dalla L.122/2010, ma solo quando l’ordinamento non preveda limiti o specifici strumenti di programmazione settoriale. Non rientrano nella programmazione settoriale i piani regolatori, che costituiscono invece uno strumento di pianificazione. Resta fermo il divieto di applicare le norme sulla Scia agli interventi per la trasformazione territoriale, come ad esempio il piano triennale delle opere pubbliche.

Potrebbero così essere esclusi dalla Scia gli interventi per la realizzazione di nuova volumetria dal momento che la volumetria edificabile è sempre limitata dagli strumenti urbanistici attraverso la fissazione di indici edilizi massimi. Limiti quantitativi che invece non esistono per gli interventi di manutenzione o risanamento sul patrimonio edilizio esistente.

Per poter operare in un clima di maggiore certezza il Pd ha sollecitato quindi al Governo a specificare con una circolare esplicativa gli ambiti di applicazione della Scia e l’esclusione non solo delle nuove costruzioni, ma anche degli interventi di manutenzione o riqualificazione che creano nuova volumetria.

Paola Mammarella

 

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