La vicenda: due lavoratori erano impegnati in un terreno boschivo di proprietà dell’azienda a tagliare dei tronchi e a caricarli sul cassone di un camion. Uno dei due utilizzava un motosega a terra, nelle vicinanze del camion, e l’altro si trovava a bordo per manovrare la gru, al fine di sollevare i tronchi tagliati dal primo. Un tronco scivola dal camion e colpisce il lavoratore a terra.
Il Giudice di primo grado ha condannato il lavoratore sulla gru per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver permesso all’operaio infortunato di svolgere il proprio lavoro nei pressi dell’autocarro e per avere mal posizionato il tronco scivolato giù.
Successivamente, la Corte d’Appello ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto e ha rimarcato il fatto che non esistendo rapporto di dipendenza l’uno dall’altro, non era previsto alcun obbligo di garanzia del gruista verso l’infortunato.
La Corte di Cassazione infine ribalta la sentenza, evidenziando le responsabilità del lavoratore a bordo della gru, al quale senz’altro spettava osservare le norme generali di prudenza e perizia, a prescindere dal rapporto di subordinazione.
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