Esiste una profondità al di sotto della quale nelle piscine non è obbligatorio il bagnino?
La risposta corretta a questa domanda è: DIPENDE. Vediamo le diverse situazioni.

Partiamo dalla prima distinzione da fare:

♦ PISCINA DOMESTICA (ad utilizzo esclusivo del proprietario della casa o dell’affittuario a lungo termine):⇒ il bagnino non è mai obbligatorio

♦ PISCINA AD USO PUBBLICO (di proprietà pubblica o privata, a servizio di condomini, strutture turistico-ricettive ed extralberghiere, collettività, club, piscine pubbliche vere e proprie):⇒ il bagnino è sempre obbligatorio, ma possono esserci alcune eccezioni.

Obbligo del bagnino in piscinaIl bagnino nelle piscine ad uso pubblico: perché è sempre obbligatorio

Le piscine di questa tipologia sono disciplinate dall’ Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio del 16 gennaio 2003, che in seguito per brevità chiameremo Accordo 2003.

In Parlamento è ferma una proposta di legge sulle piscine, ma ad oggi (aprile 2026) ancora non è stata pubblicata; quindi, l’unico riferimento valido resta l’Accordo 2003. Al punto 4.1 l’Accordo dice: L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

Questo punto è chiarissimo e non lascia spazio a dubbi: in ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

Vanno però precisati due punti importanti. Il primo è relativo al campo di applicazione dell’Accordo:

Punto 3) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico–sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.

Le categorie citate sono:
Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie: a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica.

Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.

Le piscine condominiali, quindi, sono escluse dal campo di applicazione dell’Accordo 2003 e devono essere disciplinate direttamente dalle Regioni.

Il secondo punto importante è relativo alla possibilità delle Regioni di applicare distinzioni a quanto stabilito dall’Accordo 2003, ma limitatamente alle piscine turistico-ricettive.

Punto 9)
9.1
Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico–ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.
L’Accordo 2003 è stato recepito da tutte le Regioni e quindi il punto 4.1 si applica a tutte le piscine ad uso pubblico, ad eccezione delle piscine condominiali. Per tutte le altre piscine (pubbliche vere e proprie, collettive) il bagnino è sempre obbligatorio. Anche per le Regioni che non hanno mai emanato disposizioni specifiche il bagnino è sempre obbligatorio, perché si applica il punto 4.1 dell’Accordo 2003.

Quando il bagnino può non essere obbligatorio?

Per sapere cosa hanno stabilito successivamente le Regioni per le piscine condominiali e turistico ricettive bisogna leggere le disposizioni delle regioni stesse. Le disposizioni sono diverse per ogni Regione e non sono sempre presenti perché alcune regioni non le hanno mai emanate.

Ricordiamo che l’eventuale esenzione vale solo per le piscine condominiali e quelle turistico-ricettive e che ogni esenzione è accompagnata da un altro obbligo di sicurezza, che può essere la recinzione, il divieto di ingresso di bambini non accompagnati, l’obbligo di telecamere o altro, e che è sempre obbligatorio effettuare una valutazione del rischio preventiva.

Per approfondire:
→ Leggi regionali per le piscine
→ Riepilogo delle disposizioni regionali riguardo l’assistenza ai bagnanti per le piscine  A2 – turistico ricettive (PDF)

Ma quindi esiste una PROFONDITÀ limite oltre alla quale il bagnino non è mai obbligatorio per tutte le piscine?
La risposta a questa domanda è più semplice ed è NO.

La profondità di 1,40 metri, che è la più diffusa tra le Regioni che hanno disciplinato le esenzioni, non è l’unica e non è sempre citata, inoltre, laddove esiste vale solamente per le piscine turistico-ricettive e non per ogni tipologia di piscina. Per le piscine condominiali, ad esempio, solo la Lombardia ha indicato particolari requisiti di sicurezza per le piscine più profonde di 1,40 metri ma la profondità non è l’unico criterio (leggi QUI), mentre le altre Regioni non hanno indicato nessun obbligo.

Ripetiamo comunque che la mancanza dell’obbligo del bagnino presuppone sempre:

  • Una valutazione del rischio da parte del responsabile della piscina;
  • Possibili altri obblighi correlati, stabiliti dalle singole Regioni.

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