L’art. 49 del d.l. 78/2010, come convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122, nel riscrivere l’art. 19 della legge 241/1990, ha introdotto la SCIA acronimo di “segnalazione certificata d’inizio attività”. Si tratta di un istituto avente lo scopo principale di accelerare l’iter burocratico da espletare per concludere una pratica e iniziare un’attività, in modo da favorire la libera iniziativa privata e, di riflesso, lo sviluppo economico.

Altro scopo della riforma in esame è quello di fare chiarezza riconducendo ad unità il duplice binario che era stato introdotto, solo due mesi e mezzo prima della SCIA, dal D.Lgs. n. 59/2010, decreto attuativo della direttiva europea Bolkestein. Quest’ultimo, infatti, aveva distinto le “DIA ad efficacia immediata” dalle “DIA ad efficacia differita”, a seconda della natura dell’attività imprenditoriale che si intendeva avviare: solo nei casi in cui trovava applicazione il primo istituto era possibile iniziare l’attività fin dal momento in cui si presentava la denuncia all’autorità competente, mentre era necessario attendere almeno trenta giorni da tale comunicazione per l’effettivo avvio negli altri casi. Tenuto conto anche della problematica riconduzione delle fattispecie concrete all’uno o altro degli istituti citati, sicuramente è stato opportuno riunificare la disciplina.

Tanto premesso, tuttavia, la SCIA continua a presentare numerosi punti oscuri; tra questi, basti pensare ai suoi controversi ambiti applicativi, alle incertezze circa i limiti dei poteri della P.A. in merito alle verifiche sul possesso dei requisiti legislativamente imposti per l’esercizio dell’attività in questione, nonché ai gravosi oneri di allegazione documentale che ora incombono in toto sull’imprenditore.
V.Z.

 

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