E’ stata annullata la modifica introdotta dal “Decreto del Fare” all’articolo 88 del Decreto Legislativo 81/08 (cantieri temporanei).

A partire dal 18 agosto, la legge Europea 2014 ha annullato le modifiche apportate all’articolo 88 del D.lgs 81 dal “Decreto del Fare”, riportando il campo di applicazione del titolo IV alla versione antecedente la Legge 98/2013. In realtà le cose non sono andate proprio così, come in un primo tempo era sembrato.

Queste le modifiche introdotte:

la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88

g-bis) “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”

viene modificata come segue:

g-bis) “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”

 

Qualsiasi sia il modo nel quale viene detto, resta il fatto che la lettera g-bis) è stata modificata, e presumibilmente un certo senso di smarrimento l’ha indotto nei non addetti ai lavori; vediamo dunque se è possibile fare un po’ di chiarezza.

Partiamo dal ricordare che l’articolo 88 del D.lgs 81 indica il campo di applicazione del titolo IV del decreto stesso, ovvero quali sono i casi in cui un lavoro sia da considerarsi Cantiere edile o mobile con tutte le conseguenze relative alla documentazione da produrre e alla sorveglianza da effettuare.

Il comma 2 oggetto della modifica è molto interessante in quanto elenca tutti i casi in cui il titolo IV non si applica.

La legge 98/2013 aveva aggiunto al comma 2 la lettera g-bis (prima versione di questo articolo) escludendo dall’applicazione del titolo IV tutti i lavori di manutenzione piccoli o brevi, ovvero quei lavori di entità inferiori a 10 uomini giorno e soprattutto che non espongono i lavoratori ai rischi particolari elencati nell’allegato XI.

Nella nuova versione (la seconda di questo articolo), in vigore dal 18 agosto, i lavori esclusi sono quelli relativi alla stessa tipologia della precedente stesura (impianti elettrici, impianti idraulici, gas, reti informatiche etc), indipendentemente dalla dimensione dell’intervento (non si parla più di uomini giorno) e dal fatto che si tratti di una manutenzione o meno purché non comportino lavori di ingegneria civile o edili di cui all’allegato X della stessa norma.

La differenza importante risiede appunto nel fatto che non si cita più l’entità del lavoro misurata in uomini giorno e neppure l’allegato XI (rischi particolari per la salute dei lavoratori), ma solo l’allegato X (elenco dei lavori edili o di ingegneria civile).

Ne consegue che se l’intervento, per quanto complesso possa essere, riguarda per esempio un impianto idraulico od elettrico, gas o di condizionamento e, sempre per esempio, non comporta uno scavo o lo smantellamento/rinnovamento di un’opera fissa, allora il titolo IV non si applica e non sono obbligatori la documentazione di progettazione della sicurezza (PSC/POS), e la stretta sorveglianza (Coordinamento), prevista invece per i cantieri edili e temporanei.

Se invece l’intervento, per quanto breve e semplice sia, comporta la presenza di una impastatrice e di un piccolo lavoro edile, va presentata tutta la documentazione di sicurezza relativa ai cantieri. Il silenzio “basito” dei siti specializzati in sicurezza che ha accolto questa modifica ci fa pensare che stiano tutti attendendo che qualcuno ci spieghi se c’è un errore, ma resta il fatto che l’articolo così è scritto (per ora).

Ing. Michele Matullo