Analisi della sentenza della Corte di Cassazione, n.01913/2019

La causa in oggetto non presenta dubbi sul merito, in quanto il condannato aveva edificato, senza nessun permesso, un nuovo volume ed una piscina coperta.

La sentenza contiene però uno spunto interessante. Dice infatti la Corte di Cassazione:

Anche la realizzazione di una piscina crea un aumento di volumetria (v., in termini: Sez. 3, n. 12104 del 24/09/1999 – dep. 22/10/1999, Iorio, Rv. 215521; nella giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 19-02-2018, n. 1087; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 05-01-2018, n. 97, che espressamente afferma come la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata necessitano il previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Igs. n. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria. In particolare la realizzazione di una piscina interrata deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Igs. n. 42/2004).

Questo aiuta, anche se forse non va nella direzione desiderata, a chiarire i dubbi relativi al fatto che la piscina interrata sia o meno da considerarsi costruzione e nuova volumetria, con tutto ciò che ne consegue (tipologia di permessi, distanze dai confini, eccetera).

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