Quesito

L’articolo 34 è chiaramente una agevolazione a favore delle ditte di piccole dimensioni ma si deve intendere in totale deroga di quanto sancito dal precedente articolo 32 e quindi a prescindere dalla capacità professionali del datore di lavoro oppure come facoltà per quella quota di datori di lavoro in possesso di capacità e requisiti? Le 16 ore di corso sono titolo sufficiente per svolgere tale compito?

 

 

Risposta

Il legislatore nell’imporre con l’art. 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la istituzione in ogni azienda di un servizio di prevenzione e protezione che deve svolgere i compiti indicati nell’art. 33 dello stesso decreto legislativo ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro, a seconda della entità e della natura della propria azienda, di scegliere se istituire un servizio interno od esterno oppure di ricorrere alla facoltà di svolgere direttamente tali compiti se la sua azienda rientri fra quelle indicate nell’allegato II del decreto medesimo. Con il successivo articolo 32 il legislatore ha inteso altresì fissare le capacità da richiedere e che devono possedere gli addetti ed i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed sterni e regolamentare con l’art. 34 il cosiddetto servizio svolto direttamente da parte dello stesso datore di lavoro.

 

Si fa osservare che le disposizioni contenute nell’art. 32 fanno riferimento ai servizi di prevenzione e protezione “interni ed esterni” alle aziende e che le capacità ed i requisiti professionali in esso indicati sono richiesti per i componenti dei servizi stessi. A tali componenti con lo stesso articolo viene richiesto altresì il possesso di determinati titoli di studio (comma 2) o di esperienza pregressa (comma 3) nonché di adeguata formazione (comma 4) e di aggiornamento (comma 6).

 

Per i datori di lavoro che invece abbiano optato potendolo  per lo svolgimento diretto  il legislatore ha instaurato un altro regime per quanto riguarda la loro formazione imponendo agli stessi la frequenza di corsi che al momento, in attesa della emanazione di appositi decreti che dovranno regolamentare la formazione stessa, fanno riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 con il quale furono fissati la durata ed i contenuti di tali corsi. A questi datori di lavoro non è stato richiesto, in virtù di una agevolazione che si è voluto concedere agli stessi, il possesso di requisiti di capacità e professionalità come è stato fatto per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed a proposito si rammenta che con il corrispondente art. 10 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ora abrogato dal D. Lgs. n. 81/2008, ai datori di lavoro che intendevano optare per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione era stata richiesta la trasmissione all’organo di vigilanza competente per territorio oltre che della attestazione della frequenza dei corsi di formazione anche di una autodichiarazione attestante la capacità di svolgere i compiti stessi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.   

 

Ora con il D. Lgs. n. 81/2008, alla luce delle semplificazioni apportate alle varie procedure, è stata abrogata la trasmissione di tale autodichiarazione così come è stata abrogato l’invio da parte dei datori di lavoro della documentazione attestante la frequenza ai corsi di formazione nel caso dello svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione ma comunque si ritiene, in risposta al quesito formulato, che per gli stessi non sia obbligatorio il possesso dei requisiti professionali già richiesti per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e che quindi perché gli stessi possano svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione sia sufficiente al momento la frequenza di quel corso di formazione della durata di 16 ore regolamentato dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997.

G. Porreca

 

leggi l’articolo in versione originale alla pagina http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=10007