E’ entrato in vigore il 23/11/11 il il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/11 sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati, pubblicato sulla G.U. n.260 del 8/11/11.
Il decreto riguarda ditte e lavoratori che eseguono lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Alcune ASL hanno già richiesto ai gestori di piscina di adegyarsi alle prescrizioni riportate, che non sono né poche né semplici.
Si riporta di seguito una breve rassegna delle principali disposizioni contenute nel Decreto in oggetto:
– obbligo per imprese/lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta a quanto già previsto nel D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori) – con verifica di apprendimento.
– obbligo di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi presenti degli “ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto (i contenuti dei corsi di formazione devono essere stabiliti entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 177/11, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali).
– obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei D.P.I. e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza e la salute degli operatori durante lo svolgimento delle operazioni.
– obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di “personale esperto” in numero non inferiore al 30% (si intende “persona esperta” un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in “ambienti confinati”).
– obbligo per il Committente di informare, prima dell’accesso nello spazio confinato, tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell’area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno.