A partire dal 1 luglio 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (anche quelle sotto i dieci dipendenti), dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al fine di attestare l’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.


Sino al 30 giugno 2012 i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori hanno la facoltà di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, senza necessariamente stilare il documento di valutazione dei rischi.

Tale data rappresenta quindi, l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti. Dal 1 luglio 2013 tutte le aziende, anche quelle che occupano un solo lavoratore dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 28 D.Lgs. 8l/08.


Si ricorda che la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi comporta, per il datore di lavoro, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (qualora nominato) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il DVR è una relazione scritta effettuata a seguito della valutazione dei rischi. Tale documento prende in esame tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia contrattuale.

Il documento di valutazione dei rischi deve sempre essere presente all’interno dell’azienda e, per essere considerato valido, deve essere munito di data certa.

La valutazione consiste nell’individuare, per ogni mansione lavorativa, le fasi a rischio per la salute dei lavoratori. In tal modo sarà possibile identificare gli strumenti operativi per eliminare o tenere sotto controllo i rischi.

Il DVR rappresenta, quindi, lo strumento aziendale mediante cui si può effettivamente far emergere quelli che sono i rischi intrinseci della propria attività lavorativa e le derivanti misure preventive e protettive da mettere in atto per gestire tali rischi.

Ponendo l’attenzione sugli impianti natatori, anche i gestori di piscine che fino ad oggi si avvalevano dell’autocertificazione (aventi meno di dieci dipendenti) dovranno redigere, entro breve, questo documento.

Nella valutazione saranno esaminati tutti i potenziali rischi presenti in piscina e verranno definite le azioni preventive e protettive per eliminare o tenere sotto controllo il rischio. Nell’analisi saranno considerati tutti i profili professionali presenti nell’impianto natatorio analizzandone, per ciascuno, il proprio profilo di rischio.

La valutazione riguarderà quindi tutti i lavoratori, siano essi istruttori di nuoto, assistenti ai bagnanti, addetti agli impianti tecnologici, personale amministrativo o addetti alle pulizie, qualora il servizio di pulizia non sia appaltato a terzi.

Si ricorda che il D.Lgs 81/08 individua con il termine lavoratore anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, quindi chiunque, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.


Terminata la valutazione dei rischi ed in riferimento agli esiti di quest’ultima, il datore di lavoro dovrà attuare un piano di miglioramento in cui sono evidenziate le azioni correttive ai rischi emersi nella valutazione.

Ogni qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all’interno del ciclo produttivo (ad esempio il cambio di una sostanza chimica impiegata nella disinfezione delle acque) e/o nell’organizzazione aziendale, il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato e adeguato alla nuova realtà lavorativa.