Piscine non aperte al pubblico, spogliatoi (con volumetria massima 60 mc, con struttura indipendente anche interrati) figurano tra l’elenco dei cosiddetti “lavori minori” che la Regione Campania ha approvato e che possono quindi beneficiare di procedura semplificata per quanto attiene la verifica della correttezza amministrativa della denuncia dei lavori presentata e nella verifica delle condizioni per le quali i lavori denunciati possono considerarsi minori presso i settori provinciali del Genio Civile.

Per “lavori minori” si intendono tutti quei lavori di modesta rilevanza strutturale che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose la cui definizione è contenuta nell’articolo 12 comma 3 del Regolamento regionale 4/2010.

L’elenco dei lavori minori è stato approvato con il decreto dirigenziale 65/2010  e pubblicato sul BUR della Campania n° 55/2010.

Oltre a piscine e spogliatoi dell’elenco fanno parte anche le seguenti opere:

  • chioschi e gazebi;
  • portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili;
  • pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno;
  • muri di recinzione senza funzioni di contenimento;
  • opere di sostegno;
  • gabbionate;
  • manufatti edilizi con struttura indipendente, anche interrati, con volumetria = 60 mc (es.: garage, locali tecnici, rimesse attrezzi, spogliatoi e simili);
  • opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, prive di ancoraggi e con fondazioni dirette;
  • vasche e serbatoi interrati o a livello di terreno;
  • strutture di impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici;
  • scale con struttura indipendente;
  • antenne per telefonia mobile;
  • strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro..), isolate, non ancorate ad edifici;
  • soppalchi, tettoie e pensiline metalliche o lignee;
  • edifici agricoli non residenziali (escluse le serre) accessori all’abitazione o all’azienda agricola;
  • serre, adibite a coltivazione;
  • tettoie ad uso agricolo.

Al fine di ottenere il rilascio del cosiddetto deposito sismico il committente ha l’obbligo di allegare alla denuncia un modulo di conformità dell’opera rispetto l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell’impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali da parte di un collaudatore. All’interno delle verifiche che il tecnico dovrà compiere ci deve anche essere quella relativa agli elaborati del progetto i quali devo essere di livello esecutivo. Resta, comunque, ferma la possibilità di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle asseverazioni rese dal collaudatore.

 

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