Assolto il titolare di una azienda che opera in più sedi e che aveva correttamente delegato i poteri in merito alla sicurezza al direttore dell'impianto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011, ha stabilito che il titolare dell'azienda, che operi in più sedi, non è responsabile dell'infortunio occorso ad un proprio dipendende qualora il direttore dello stabilimento abbia i poteri di decisione e di spesa sufficienti per evitare l'incidente. Sarà infatti il responsabile dell'unità produttiva a risponde penalmente nei limiti degli adempimenti prescritti dalla normativa antinfortunistica. Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte accoglie il ricorso di un datore di lavoro - condannato nei precedenti gradi di giudizio per l'infortunio di un operaio caduto da una scala risultata non sicura - affermando la distinzione tra datore di lavoro in senso giuslavoristico e datore in senso prevenzionale, con la conseguenza che il direttore dello stabilimento può essere qualificato come datore di lavoro, ai fini della sicurezza, qualora gli vengano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie idonee ad assolvere gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. I Giudici di legittimità ritengono non necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore di stabilimento che è da ritenersi responsabile a titolo originario e non già per delega, in quanto l’intervento per mettere in sicurezza la scala rientrava certamente nel suo potere di spesa e nell’autonomia di cui disponeva.
Da ciò appare di fondamentale importanza, per i titolari di azienda che intendano sollevare sè stessi dalle responsabilità in merito alla sicurezza, delegare un direttore di impianto con criteri corretti, in specifico:
- poteri ed autonomia di decisione;
- poteri ed autonomia di spesa;
- corretta delega (preferibilmente in forma scritta, che però come esprime la sentenza è irrilevante rispetto ai punti precedenti).
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