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Acque di scarico: piscine assimilate alle acque domestiche, ma solo per le PMI ed escluso il controlavaggio | Energia
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Acque di scarico: piscine assimilate alle acque domestiche, ma solo per le PMI ed escluso il controlavaggio

Pubblicato in GU il DPR 227 del 19 ottobre 2011, che stabilisce la disciplina agevolata per scarichi e acustica per le piccole e medie imprese.

 

Forse non ce n'era bisogno, ma è arrivato questo decreto a complicare lo scenario delle acque di scarico delle piscine.

Si tratta di un decreto il cui ambito di applicazione sono le PMI, cioè le piccole e medie imprese, in specifico imprese per le quali:

  • il numero di dipendenti sia meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e meno di 10 per le micro imprese
  • l'ammontare del fatturato annuo sia non superiore a 50 milioni di euro per le medie, 10 milioni di euro per le piccole e 2 milioni di euro per le micro o, in alternativa, il totale del bilancio (attivo patrimoniale) sia non superiore a 43 milioni di euro per le medie, 10 milioni di euro per le piccole

Limitatamente a questo ambito di applicazione, il decreto contiene due semplificazioni, quella relativa alle acque di scarico e quella relativa all'impatto acustico. In questo articolo ci occuperemo delle acque di scarico.

La novità più importante è l'assimilazione delle acque di scarico delle piscine alle acque domestiche, che consente una serie di semplificazioni in termini di autorizzazioni, nonchè un notevole alleggerimento delle sanzioni e delle tariffe.

Il DPR stabilisce però, tra le attività rientranti in quelle i cui scarichi sono assimilabili alle domestiche (punto 19 tabella 2 allegato A):

Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

Ora, a parte il fatto che questo decreto non si riferisce a TUTTE le piscine, ma solamente a quelle che costituiscono una attività produttiva di una PMI, quindi per intenderci a quelle gestite da aziende, resta il quesito principale: come si deve trattare l'acqua di controlavaggio?

Così come stabilisce lo stesso decreto, le acque di scarico devono comunque rispettare i limiti imposti dal Codice dell'Ambiente, il D.lgs. 152/2006, successivamente infinitamente modificato.

Riportiamo integralmente l'unico articolo al riguardo:

Art. 2  Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

 

Pare quindi chiaro che:

  1. le acque di scarico delle piscine devono comunque rispettare le caratteristiche previste dal D.lgs. 152/06;
  2. limitatamente alle piscine che costituiscono una attività produttiva per una PMI, le acque della piscina stessa sono assimilate alle acque domestiche;
  3. l'acqua di controlavaggio non è assimillata alle acque domestiche, a meno che non sia preventivamente trattata.

 

SCARICA LA TAB.3 DELL'ALL.5 DEL D.LGS.152/06

SCARICA IL TESTO COMPLETO DEL DPR 227 19/10/2011


Commenti   

 
0 #1 paolo cespa 2012-03-31 11:52
un mio vicino ha una piscina ad uso familiare. la domanda è: può scaricare l'acqua, ed anche quella di lavaggio, in un canale di bonifica o deve mandare entrambe, od una sola, in rete fognaria?
grazie
paolo cespa
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